Categorie: Dirittto Civile

La giustizia civile ai tempi del COVID-19.
Data: 18 Dic 2020
Autore: Conte Giacomini Avvocati

 

Il primo decreto emanato dal governo, per fronteggiare l’emergenza del COVID -19, in materia di sospensione dell’attività giudiziaria, è stato il Decreto Legge n. 11 dell’8 Marzo 2020.

Successivamente il governo ha emanato il c.d. decreto “cura Italia”, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, pubblicato G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 ed in vigore dalla data stessa di pubblicazione, il quale cercava di dare una spiegazione più approfondita alle norme del decreto legge n. 11/2020. In data 8 aprile 2020 è stato emanato il d.l. n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”.

Suddetto decreto, entrato in vigore il 9 aprile 2020, al Capo V agli artt. 36 e 37, prevedeva disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.

Al termine della fase emergenziale del lockdown e, quindi, alla fine della sospensione della prescrizione e dei procedimenti dal 9 marzo al 10 maggio 2020, la giustizia si è trovata a dover affrontare una nuova fase, con la ripresa del lavoro dei tribunali e la ripresa, per quanto possibile, delle udienze.

Nel periodo dall’ 11 maggio al 31 luglio vi è stata una fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui i poteri organizzativi erano rimessi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della Procura).

Durante tale fase, sia per la materia civile che per quella penale, una volta sentita l’autorità sanitaria regionale, si era richiesto ai soggetti a capo degli uffici giudiziari, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e del Consiglio dell’ordine degli avvocati, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per quanto riguarda la Suprema Corte di Cassazione e la Procura generale presso la Corte di Cassazione, le misure sono state adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dei rispettivi distretti.

Le misure riguardavano la limitazione degli accessi del pubblico agli uffici, la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, la possibilità di prenotazione dei servizi anche tramite prenotazione telefonica o telematica, l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze. Verrà prevista, inoltre, la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472, comma 3 c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’art.128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche.

In merito alla materia civile è stato previsto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto. Il giudice procedeva alla comunicazione ai difensori delle parti e al PM, se prevista la sua presenza, il giorno, l’ora e le modalità di collegamento per poter effettuare l’udienza.

Durante l’udienza il giudice dava atto a verbale delle modalità con cui si era accertata l’identità dei soggetti presenti.

Tali misure, come visto, sono state in vigore fino al 31 luglio 2020.

In data 28 ottobre 2020 è stato emanato il d.l. n. 237 (c.d. Decreto Ristori), il quale contiene alcune previsioni riguardanti la giustizia civile.

Il decreto innanzitutto fissa al 31 dicembre 2020 il termine per la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Tale sospensione era stata disposta dall’art. 54-ter del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con la L. 24 aprile 2020, n. 27) originariamente fissato allo scadere del sesto mese successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (e, quindi, al 30 ottobre 2020).

L’art. 23, co. 3, consente di disporre che le udienze pubbliche dei procedimenti civili si celebrino a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c. (così come già previsto dai precedenti disposizioni emergenziali di cui agli artt. 2, comma 2, lettera e, d.l. n. 11/2020 e 83, comma 7, lett. e, d.l. n. 18/2020).

L’art. 23, co. 6, consente al giudice di disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto ex art. 9 l. n. 898/1970 si possano celebrare mediante trattazione scritta. Le parti, però, possono rinunciare, almeno quindici giorni prima dell’udienza, a tale possibilità.

L’art. 23, co. 7, prevede che, in deroga al disposto 221, co. 7, d.l. n. 34/2020, il giudice possa partecipare all’udienza con collegamento a distanza (cd. “udienza Teams”) anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

L’art. 23, co. 9, prevede che nei procedimenti civili davanti ad organi collegiali le deliberazioni in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, in questo caso, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Da ultimo, il decreto prevede la proroga delle disposizioni dell’art.  221 d.l. n. 34/2020 (trattazione scritta e udienza da remoto). In tal senso l’art. 23, co. 1, del d.l. n. 137/2020 dispone che: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”.

Parrebbe, quindi, che la proroga, anche per le disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020, in particolare quelle riguardanti l’udienza a trattazione scritta e l’udienza con collegamento da remoto, sia estesa fino al 31 gennaio 2021 (termine previsto dall’art. 1 d.l. n. 19/2020).

 

Dott.ssa Emanuela Ras

 

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