The Union must be in a position to choose its policies and to apply, according to the objectives that it pursues, a distinction between third countries, without being obliged to grant equal treatment to all third countries. The effect of the exercise of external policy prerogatives by the institutions and agencies of the Union may therefore be that the treatment of one third country differs from that of other third countries.
Therefore, a difference in treatment of third countries does not falls within the scope of the principle enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
La questione controversa riguarda l’applicazione della normativa europea che disciplina il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
Il sistema è stato introdotto con la direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, e prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessivamente prodotte nell’anno civile precedente. E’ prevista l’irrogazione di sanzioni dissuasive, fra cui la pubblicazione dei nomi degli operatori che hanno violato tale obbligo.
In questo quadro normativo, con decisione n. 377/2013/UE del Parlamento e del Consiglio, è stata introdotta una deroga temporanea al sistema di restituzione in parola, con conseguente esonero dei voli da e per aeroporti situati in paesi al di fuori dell’Unione,che non siano appartenenti all’EFTA o allo spazio SEE, o in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l’Unione. Affinché tale deroganon abbia ripercussioni sull’ambiente e sulla concorrenza, èinvece opportuno, sempre secondo la decisione, che il sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas continui a trovare applicazione ai voli da e per aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro e diretti verso o in provenienza da paesistrettamente collegati od associati, ancorché esterni all’Unione.
Nel caso controverso, la Swiss International, compagnia aerea di diritto svizzero, adiva l’Alta Corte d’Inghilterra e del Galles competente per le controversie di diritto amministrativo, per ottenere l’annullamento della normativa nazionale che, in applicazione della decisione n. 377/2013/UE,escludeva dalla deroga temporanea i voli da e verso la Svizzera; chiedeva altresì l’annullamento della restituzione delle quoteda essa operata per i voli effettuatifra gli Stati membri del SEE e la Svizzera stessanel corso del 2012.
In sede di appello contro l’avversa sentenza di primo grado, la Compagnia aerea proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo alla stessadi esprimersi sulla validità della decisione n. 377/2013/UE,alla luce del principio della parità di trattamento, con particolare riferimento alla parte della decisione in cui non si estende la deroga temporanea ai voli da e per la Svizzera.
In particolare, si chiedeva alla Corte di chiarire se una disparità di trattamento fra paesi terzi rientri o meno nell’ambito di applicazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che disciplinano, appunto, il principio di parità di trattamento.
La Corte parte dall’assunto per cui la decisione n. 377/2013/UEèatto volto a favorire l’adozione di un accordo internazionale in materia di tutela dell’ambiente e, come tale,è misura di politica esterna dell’Unione; le scelte di natura politica attinenti ai rapporti esterni all’Unionepossono riguardare uno o più paesi terzi, e non necessariamente la loro totalità.
Nella gestione di questo tipo di relazioni, continua la Corte, e di quelle specificamente legate ad accordi internazionali già in essere o da concludersi, l’Unione gode di un ampio margine di scelta in funzione degli obiettivi perseguiti, senza alcun obbligo di pari trattamento.Del resto, osserva, nessuna disposizione del suo diritto interno sancisce un obbligo esplicito di pari trattamento per tutti i paesi terzi, né può ritenersi che l’Unione abbia inteso riconoscere implicitamente tale esigenza, proprio in considerazione del fatto che un’applicazione unilaterale del principio ai paesi terzi restringerebbe unilateralmente il suo margine di manovra sul piano internazionale.
Avv. Roberto Damonte