Categorie: Diritto Penale

La posizione di garanzia del datore di lavoro alla luce del conferimento di delega di funzioni alla sicurezza
Data: 20 Mag 2013
Autore: Serena Pagliosa

The role-mandate is the legal institution thanks to which an employer delegates the management of the norms concerning the workplace safety to another person. It is regulated by the articles 16 of the Decreto legislativo 81/2008, the so called “Law relating to health and safety in the workplace”. In this way the responsibilities for any lack to the norms concerning the safety in the workplace is assumed by the professional designed but, anyway, the employer has the duty to control the effective execution of this task.

At last, it is necessary that a role-mandate is valid only if it contents some prescript criteria.

 

Come è noto, il Decreto legislativo 81/2008, c.d. “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, prevede che il datore di lavoro sia il primo soggetto responsabile, in generale, della sicurezza dei propri dipendenti e, nello specifico, dell’adempimento, in ambito aziendale, degli obblighi antinfortunistici imposti dalla legge.

Il Legislatore, pertanto, a fronte della rilevante gravosità di detta responsabilità in capo al datore, ha previsto (e, per la prima volta, normato nel nostro Ordinamento), all’art. 16 del citato decreto, l’istituto della delega di funzioni. Tale istituto facoltizza l’imprenditore ad affidare la gestione della sicurezza del luogo di lavoro ad un professionista esperto in materia purché siano rispettate le seguenti fondamentali condizioni: la delega deve essere conferita con atto scritto; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza in relazione all’incarico affidatogli; al delegato deve essere attribuita un’autonomia di spesa sufficiente allo svolgimento delle funzioni delegate; ed, infine, il delegato deve aver accettato per iscritto la delega.

In questo contesto, a seguito di conferimento di delega, eventuali mancanze del sistema di sicurezza dell’azienda saranno, almeno in linea teorica, direttamente imputabili al delegato, poiché con l’accettazione dell’incarico di delegato alla sicurezza, questi si assume la responsabilità di adempiere agli obblighi/oneri antinfortunistici previsti dalla legge.

È bene tuttavia osservare che, pur in presenza di un conferimento di delega esemplare (ovverosia rispettoso di tutti i criteri sostanziali e formali sopra esposti), la delega non esclude comunque in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sul punto,la Cortedi Cassazione si è recentemente espressa sottolineando che la posizione di garanzia del datore di lavoro non viene meno per effetto dell’attribuzione al delegato della gestione della sicurezza sul lavoro, ma, soltanto, è modificata nei suoi contenuti obbligatori” (Cass. pen., sez. IV, n. 10702 del 19.03.2012).

In tal senso,la Suprema Corteha inteso valorizzare al massimo la residua funzione di vigilanza che permane in capo al datore di lavoro delegante, con riferimento alla attività di tutela antinfortunistica espletata dal delegato.

Resta, peraltro, che, affinché la delega possa operare concretamente e risultare effettiva sotto il profilo dell’autonomia del delegato, il delegante, pur mantenendo inalterato un potere/dovere di controllo (in termini generali e con riferimento a situazioni di sistema) non può e non deve ingerirsi nella concreta e specifica condotta del delegato.

Ed infatti, semprela Cortedi Cassazione ha dimostrato di non sottovalutare la circostanza che:    “la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri” (Cass. pen., sez. IV, n. 10702 del 19.03.2012).

Sul punto, inoltre, l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione impone all’interprete di vagliare se la delega di funzioni, ancorché completa sul piano formale, sia in concreto valida: nel senso che dovrà valutare se il delegato abbia effettivamente i poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, anziché trattarsi di mere clausole di stile (Cass. pen. n. 18826/2012). In questo settore viene affermata dunque la prevalenza della sostanza rispetto alla forma.

Si osservi, infine, che la delega, in ogni caso, non potrà riguardare (e, ove rilasciata, sarà quindi priva di efficacia) la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 D.Lgs. 81/2008, nonché, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 D.Lgs. 81/2008).

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