The analysis of art. 844 c.c. highlights the flexible structure of this norm and its ability to evolve and adapt through time. As a matter of fact, the 1942 Legislator was able to structure art. 844 c.c. in such a manner as to allow it’s interpreter a vast discretion when applying it. We have noticed that the interpretation of this article has often changed to accommodate the different needs dictated by the times. Particularly, its focus has shifted from being applied favorably to the manufacturing industry in a post war period to being more sensitive to ecological needs in the more recent years.
Recentemente abbiamo avuto modo di occuparci una vertenza avente ad oggetto la intollerabilità di immissioni da condotte astrattamente lecite, se non, addirittura, apprezzabili sotto un profilo socio-culturale.
Nella disamina di detta articolata fattispecie è emersa immediatamente la modernità della norma di cui all’art. 844 c.c..
Infatti, al di là delle intenzioni del legislatore del 1942, la norma ex art. 844 c.c., data la sua peculiarità strutturale, è stata, negli anni, utilizzata dalla giurisprudenza in maniera quanto meno elastica, in modo, da un lato, da accogliere, nell’ambito della nozione di normale tollerabilità, le istanze di tutela di interessi personali ed extraproprietari, dall’altro, rovesciando la visuale, interessando l’applicazione di altre norme, sia dal punto di vista dell’azione inibitoria, sia da un punto di vista più contenutistico, .
Dal punto di vista della politica del diritto, l’art. 844 c.c., in buona sostanza, ha assunto il ruolo di clausola generale dell’ordinamento.
I giudici, difatti, sulla base dei principi e criteri espressi dall’art. 844 c.c., hanno creato un sistema di regole integrative dell’ordinamento sotto numerosi ed importanti aspetti, adeguandone l’interpretazione alle mutate esigenze dettate dai tempi; agli esiti di tale opera di adeguameto, la giurisprudenza, di fatto, ha rivaltato l’originario orientamento volto a tutelare le esigenze della produzione proprie del periodo pre e post bellico, giungendo oggi a privilegiare l’interesse della qualità della vita privata.
La norma in esame, così come formulata, è tale da lasciare all’interprete un vastissimo potere discrezionale che, nell’ambito del giudizio sulle immissioni, risulta articolato su più livelli.
Il primo consiste nella verifica dei criteri proposti dal legislatore: l’accertamento dello stato dei luoghi, l’analisi delle esigenze della produzione e delle ragioni della proprietà, nonché la valutazione della priorità d’uso.
Secondariamente, una volta identificata la situazione di fatto ed operata la scelta dell’interesse prevalente tra quelli in gioco, la voluta indeterminatezza del testo legislativo ha permesso alla giurisprudenza, la prospettazione di una pluralità di soluzioni.
Dette soluzioni spaziano dalla inibitoria pura e semplice (implicitamente prevista dal legislatore), all’imposizione di misure idonee ed eliminare la dannosità delle immissioni, al riconoscimento in capo al fondo immettente di proseguire nell’attività “disturbatrice”, a fronte della corresponsione di un equo indennizzo ed, infine, alla prosecuzione dell’attività senza alcun indennizzo.
In altri termini, sembrerebbe che il Legislatore, con tale norma, abbia voluto dettare delle direttive rivolte al giudice, volte ad indicare a quest’ultimo unicamente gli scopi da perseguire nel contemperamento degli interessi, demandando allo stesso la funzione di creare le regole di condotta, attraverso un’opera originale che trae fondamento nella norma, ma che ne trascende attraverso un giudizio meramente valutativo.
E’ proprio nell’ambito di detta funzione creativa che si è registrata la sempre più crescente attenzione da parte della giurisprudenza di merito all’estensione dei criteri di valutazione quali: la condizione dei luoghi intesa in senso sociale ed economico; il tempo inteso come valutazione delle fasce orarie in cui si verifichino le immissioni; la evitabilità a basso costo; il divieto della menomazione dell’integrità materiale del fondo e, persino, le esigenze della vita religiosa.
Un ulteriore indice di evoluzione della norma è costituito, poi, dalla progressiva tendenza alla personalizzazione dell’azione derivante dall’art. 844 c.c., concretatosi nel riconoscimento della inibitoria al titolare di un diritto reale e sin anche di un diritto personale di godimento.
La tendenza a “personalizzare” l’azione ex art. 844 c.c. è testimoniata, inoltre, dall’evoluzione della nozione di “vicinanza dei fondi”. Ad oggi, infatti, il concetto di vicinanza trascende quello di contiguità ed è consentito l’utilizzo dell’art. 844 c.c. anche ai titolari dei fondi dell’area interessata da inquinamento.
Un particolare salto di qualità si è poi potuto apprezzare in materia di immissioni industriali, ove il Giudicante è giunto ad una più rigorosa considerazione di altri interessi sia privati che di rilevanza sociale, dimostrando, così, una più marcata propensione a ritenere intollerabili e, quindi, illecite, le immissioni dannose per la salute ed a tutela della salubrità dei luoghi.
E’ possibile rinvenire numerose sentenze ove si sostiene che le immissioni eccedenti la normale tollerabilità, di cui all’art. 844 c.c.., pur in assenza di prova idonea a dimostrare la configurabilità di un danno biologico specifico, realizzano una lesione del diritto alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost., che trova il fondamento della sua risarcibilità nell’art. 2043 c.c.
Un ulteriore campo di indagine è rappresentato dalla questione relativa ai rapporti fra la disciplina sulle immissioni e la speciale normativa anti-inquinamento che testimonia vieppiù la maturata sensibilità sociale e del Legislatore a favore delle tematiche inerenti la preservazione dell’ambiente.
E’ interessante notare, infine, come, il concetto di normale tollerabilità sconfini dal diritto civile per approdare sino al diritto penale.
Il superamento della normale tollerabilità è appunto considerato, in numerose sentenze, il parametro secondo cui valutare la configurazione dell’elemento oggettivo dei reati di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e di “Getto pericoloso di cose” nella parte in cui sanziona l’emissione di gas, di vapori o di fumo, rispettivamente previsti dagli artt. 659 e 674 c.p.. Uno strumento in più per la tutela del Cliente in caso di insopportabili intromissioni nella propria sfera privata.