A brand new case of State’s vicarious liability for errores in procedendo et iudicando of its judges according to the Law 27th February 2015, n. 18 which regulates the civil liability of the judges.
Il nostro studio sta patrocinando, per un importante società leader nel settore dell’edilizia, un interessantissimo caso multidisciplinare, coinvolgente questioni attinenti il diritto amministrativo, civile, penale e comunitario, nei confronti della Repubblica Italiana, inerente la responsabilità vicaria dello Stato per errores in procedendo et iudicando dei propri magistrati.
In particolare, il caso da noi patrocinato, prende le mosse da un precedente giudizio pendente innanzi ai Giudici del Consiglio di Stato ove era stato sollevato un dubbio di compatibilità del diritto nazionale italiano con l’ordinamento dell’Unione Europea. Nel caso di specie, tale potenziale incompatibilità era stata riconosciutaanche dagli stessi giudici della IV Sez. del Consiglio di Stato i quali, tuttavia, invece che effettuare, come dovuto, il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), procedevano alla rimessione della questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, a sua volta, ometteva anch’essa il rinvio alla Corte UE,comportando per il nostro assistito l’impossibilità di far valere le proprie ragioni innanzi al giudice europeo.
Tale condotta del Consiglio di Stato costituisce un evidente error in procedendo. Come noto, infatti, l’art. 267 del TFUE prevede che, qualora venga sollevata innanzi ad un giudice di ultima istanza, qualè il Consiglio di Stato, una questione pregiudiziale inerente la compatibilità tra il diritto comunitario ed il diritto interno di uno Stato membro, detto giudice è tenuto ad effettuare il rinvio pregiudiziale.
Per giurisprudenza consolidata della Corte UE (vds. le sentenze Kobler del 30.09.2003 (in causa C-224/01), Traghetti del Mediterraneo del 13.06.2006 (in causa C-173/03) e Commissione europea contro Repubblica italiana del 24.11.2011 (in causa C-379/10), un tal genere di omissione comporta l’insorgere di una responsabilità diretta dello Stato membro i cui Giudici di ultima istanza abbiano omesso di effettuare rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia, essendo stata dichiarata, in particolare nel caso Traghetti del Mediterraneo, l’incompatibilità con il diritto comunitario di una legislazione che escluda, in maniera generale, ovvero limiti la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado.