Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

La responsabilità’ medica e il d.d.l. di riforma.
Data: 21 Dic 2016
Autore: Tomaso Romanengo

Gelli’s draft law, approved by the Chamber of the Deputies, is ready to be definitely ratified, reforming the professional responsibility of the doctors.With such an intervention, the legislator, sure enough, is trying to re-equilibrate the patient’s safeguard and doctor’s legal protection, which, in the last few years, was decisively unbalanced in favor of the patients.

 

Sulla scia della c.d. Legge Balduzzi (L. 189/2012) il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di responsabilità medica con un disegno di legge volto a raggiungere un equilibrio tra tutela del paziente e limite al contenzioso, soprattutto nel tentativo di limitare il fenomeno della c.d. “medicina difensiva” posta in essere da alcuni medici al fine di cautelarsi da eventuali denunce dei pazienti.Negli ultimi anni, infatti, tale fenomeno aveva raggiunto dimensioni rilevanti con effetti distorsivi della professione medica.

Il Disegno di Legge Gelli, approvato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016, overatificato definitivamente, riformerà, quindi,nuovamente la materia, sia in ambito penale, che civile. Le principali novità introdotte da detto disegno di legge riguardano:

  • una maggiore cogenza alle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministero della salute, alle quali gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi, salve le specificità del caso concreto;
  • in ambito penale, la non punibilità del danno provocato ad un paziente qualora l’evento si sia verificato per imperizia ma siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto;
  • sul fronte civile, il definitivo superamento della teoria “da contatto sociale” (enunciata per la prima volta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 589/1999 e, successivamente, ribadita dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 577 e 26972/2008) secondo cui tra medico e paziente si instaura un contratto di natura sociale il cui inadempimento è da sottoporre al regime di cui all’art. 1218 c.c. Il disegno di legge in esame, infatti, include la responsabilitàdel mediconei confronti del pazientenell’alveo della responsabilità extracontrattualeai sensi dell’articolo 2043 c.c., con il conseguente onere probatorio a carico del paziente, lasciando inalterata la responsabilità contrattuale delle strutturesanitarie o sociosanitarie (pubbliche e private)che – nell’adempimento delle proprie obbligazioni si avvalgano dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura stessa -continueranno a rispondere, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c.,delle loro condotte dolose o colpose ed a doversi fare carico dell’onere di provare di non avere responsabilità per il danno patito dal paziente;
  • il preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente, per chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, volto al tentativo di definizione bonaria della vertenza nonché a far ottenere il risarcimento dei danni in tempistiche più brevi rispetto a quelle giudiziali;
  • l’obbligo per strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi di essere provvisti di copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente;
  • l’istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa teso a risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nelle ipotesi in cuigli importi eccedano i massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria ovvero la struttura o il medico siano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro sia in stato di insolvenza.

Come si può vedere, le modifiche sono volte principalmente a rendere maggiormente complessa la “strada” finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni. Laddove detto disegno di legge fosse definitivamente approvato, pertanto, il paziente che patisca un pregiudizio in conseguenza dell’attività sanitaria espletata da un medico avràmaggiori difficoltà a veder ristorato il proprio diritto.

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