Categorie: Diritto Penale

La responsabilità penale del medico radiologo
Data: 18 Apr 2016
Autore: Serena Pagliosa

Our Law Firm has recently obtained the acquittal of a Radiologist chargedwith manslaughter of a ninety-years-oldpatient who had arrived at the Emergency Department aftera bad fall on the bus.The Public Prosecutor’s Office accused the Radiologist of a wrong  diagnosisabout the presence of a pulmonary thromboembolism, with a consequentunnecessary heparin treatmentwhich would have provoked the patient’s death.

At the end, the Court of Genoa excludedthe Radiologist’s liability, considering the patient’s death as an event not linked to his diligent professional service.

 

Il nostro studio ha recentemente ottenuto l’assoluzione (con la formula maggiormente liberatoria del “reato non sussiste”) di un medico radiologo imputato, assieme ad altri medici del Reparto di Degenza Breve di un nosocomio genovese, di omicidio colposo in danno di un paziente di novantuno anni (quindi, un c.d “grande anziano”) presentatosi al Pronto Soccorso a seguito di una rovinosa caduta sull’autobus, con un quadro clinico caratterizzato da gravi problemi respiratori (dispnea e polipnea) e da un valore di “D-dimero[1]” superiore a 50.000 unità (il livello di norma non deve superare le 200 unità!) e tale da far ritenere ai medici che fosse in atto una tromboembolia polmonare (che, come noto, è una grave patologia, potenzialmente letale se non presa in tempo, che consiste nell’ostruzione ad opera di un trombo, ossia un grumo di sangue, di uno o più rami dell’arteria polmonare).

Il paziente veniva sottoposto ad Angio-TAC da parte del medico radiologo che confermava la sussistenza di una tromboembolia polmonare lieve, riguardante i soli rami più fini e sottili di un polmone. Successivamente, il paziente veniva sottoposto a terapia “scoagulante”, mediante la somministrazione di eparina a basso peso molecolare, e decedeva a seguito di diverse complicanze, evidentemente collegate non solo al peggioramento del quadro clinico, ma anche all’età avanzata.

La Procura di Genova contestava al medico radiologo ed agli altri medici, che avevano in cura il paziente, di avere commesso un errore diagnostico consistente nell’aver erroneamente diagnosticato una tromboembolia polmonare e di avere sottoposto il paziente ad un inutile e dannoso trattamento “scoagulante” mediante eparina, che avrebbe determinato la morte del paziente medesimo.

Con riferimento alla posizione del medico radiologo si tratta di una contestazione davvero particolare, se non unica, consistente nell’imputare non l’omessa individuazione/diagnosi di una malattia (c.d. “falso negativo”), ma nell’aver erroneamente visto i segni di una patologia asseritamente insistente (e, quindi, un c.d. “falso positivo”).

E’ un fatto che la giurisprudenza penale (ma anche quella civile) si concentri sui casi di “falso negativo”: tipico il caso del medico radiologo che effettua l’esame della mammografia su di una paziente ed omette e/o ritarda la diagnosi del tumore al seno, cagionando (con un evidente determinismo causale):

  • una grave lesione del bene-interesse della salute della paziente medesima (basti pensare ai gravissimi danni, che avrebbero potuto essere evitati se la patologia fosse stata individuata per tempo, derivanti dalla sottoposizione a chemioterapia per un periodo più lungo di quello che avrebbe potuto essere grazie ad una diagnosi precoce o dalla sottoposizione ad interventi distruttivi, quale la mastectomia, che turbano l’equilibrio anatomico-funzionale della donna);
  • ovvero, nei casi peggiori, la morte della stessa a causa della oramai irrecuperabile ingravescenza del cancro.

Per avere conferme sul punto, basta guardare alla (davvero poca) giurisprudenza in materia, partendo dalla Pretura di Modena, 7/6/1999, secondo cui: “Risponde del reato di lesioni personali colpose il sanitario radiologo il quale, avendo diagnosticato, a seguito di mammografia, la presenza di numerose calcificazioni con sospetto rischio di degenerazione, ometta di prescrivere con tempestività ed urgenza un esame bioptico, determinando in tal modo il progressivo aggravarsi di un carcinoma duttale infiltrante e la conseguente riduzione delle probabilità di vita della paziente” (Riv. It. Medicina Legale, 1999, 1327).

Ed, ancora, più recentemente, il Tribunale di Messina, 28/12/2002, secondo cui: “Sussiste la responsabilità professionale del medico radiologo che, pur in presenza di una immagine radiografica di un nodulo al seno di una donna, rilevabile anche al tatto, propenda per una diagnosi rassicurante, invece, quanto meno nel dubbio, di consigliare ulteriori accertamenti”.

Su queste pronunce di merito si inserisce la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: “L’errore diagnostico del medico che consiste in intempestiva diagnosi tumorale è causa dell’evento dannoso in quanto, come affermato dalla scienza medica, la prognosi della malattia varai a seconda della tempestività dell’accertamento” (Cass. Pen., Sez. IV, 5/11/2011, n. 36603).

E’ in questo contesto che si pone la “eccentrica” contestazione da parte della Procura di un presunto “falso positivo”, avente ad oggetto la presenza di tromboembolia polmonare, che avrebbe determinato, a seguito di un non necessario trattamento con eparina, la morte del paziente.

Come già anticipato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Genova ha ritenuto insussistente il reato di omicidio in danno del paziente, escludendo la responsabilità del medico radiologo (ma anche degli altri medici coimputati) in relazione all’evento morte, evidentemente, considerato un avvenimento del tutto indipendente ed autonomo rispetto al processo eziologico avviato dalla diligente prestazione professionale del medico, esigibile ai sensi del nostro ordinamento.

[1] Il D-dimero è un prodotto di degradazione della fibrina (FDP), un frammento proteico rilevabile nel sangue in caso di fibrinolisi. La sua determinazione, mediante un esame del sangue, è stata introdotta negli anni novanta e oggi trova indicazione clinica nella diagnosi dell’embolia polmonare, della trombosi venosa profonda e della coagulazione intravascolare disseminata. La misurazione presenta alta sensibilità ma bassa specificità, pertanto un valore basso può escludere una patologia trombo-embolica, ma un valore elevato non è sufficiente a determinarne la diagnosi.

 

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