Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

La riforma della Magistratura onoraria
Data: 25 Set 2017
Autore: Giulia Talamazzi

Legislative decree n. 116/2017 would reform the discipline of honorary judiciary in civil and criminal field. Such reform which will enter into force next October 31st 2021 caused a wave of claims by the representative of the categories involved who threatened relevant countermeasures against such reform.

Con il Decreto legislativo n. 116/2017, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria.

La riforma prevede una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico ai magistrati onorari, ribadendo la durata temporanea limitata degli stessi che, una volta a regime, non potrà superare i due quadrienni, con necessità di conferma dopo il primo.

Una rilevante novità riguarda l’ampliamento delle competenze dell’ufficio del Giudice di pace, con espressa delega di nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione ovvero ne ampliano il valore. Tra queste si evidenziano, tra le altre, le cause aventi ad oggetto: beni mobili di valore non superiore a trenta mila euro; pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a cinquanta mila euro; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a cinquanta mila euro; controversie in materia di condominio; pignoramenti mobiliari; usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a trenta mila euro; espropriazione forzata di cose mobili.

La riforma è entrata in vigore lo scorso 15 agosto, ma il termine da cui decorrerà l’aumento delle competenze si avrà a partire dal 31 ottobre 2021, ovvero quando i nuovi giudici onorari assegnati secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo. Inoltre, la legge prevede un  regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Un’ulteriore novità riguarda l’assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo, struttura organizzativa costituita presso il tribunale del circondario dove ha sede l’ufficio del Giudice di pace cui sono assegnati. Contestualmente, in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, nasce l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria e di coloro che svolgono la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.

Come noto, contro la riforma della magistratura onoraria e di pace le organizzazioni rappresentative della categoria hanno proclamato nei mesi scorsi ripetute giornate di astensione dalle udienze, annunciando, da ultimo, un’ondata di scioperi a tempo indeterminato ad intervalli di venti giorni e l’avvio di di azioni giudiziarie a tutela dei diritti della categoria.

Non resta che attendere al fine di vedere le conseguenze che comporteranno tali manifestazioni.

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