The Government was delegated by the Law n. 23/14 to enact specific Decrees to implement the reform of the Italian fiscal system according to the principles stated by such a Law.
The reform is in progress and it will exclude the criminal relevance in the conduct of the tawpayer who deducts costs actually incurred but not related and clarifies the important and very controversial matter of the trasnfer pricing.
La Legge n.23/14,come noto, ha conferito al Governo una delega per la realizzazione di un sistema fiscale “più equo,trasparente ed orientato alla crescita”.
In questo ambito si inserisce sia il recente D.Lgs n.128/2015 che introduce nello Statuto dei diritti del contribuente ((L.n.212/2000) l’art.10 bis sulla disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale, di cui parliamo in altro articolo della newsletter, sul sensibilissimo tema del raddoppio dei termini per l’accertamento, molto atteso anche con riferimento alla procedura di voluntary disclosure,nonché sul Regime dell’adempimento collaborativo per i contribuenti di rilevantissima dimensione (almeno nella prima fase) dotati di uno specifico sistema di controllo interno sulla compliance fiscale, sia l’emanando D.Lgs in materia di revisione del sistema sanzionatorio (al momento della trasmissione di questa newsletter è possibile che il testo sia stato pubblico in Gazzetta Ufficiale).
Su quest’ultimo si deve osservare che rilevantissimi saranno i suoi effetti nel sottrarre alla rilevanza penale condotte oggi rientranti in tale ambito e che quindi,secondo una prima lettura della nuova normativa, non pare sussistano seri dubbi in ordine all’interpretazione in tal senso che le Procure della Repubblica ed i Giudici penali saranno chiamati a darne anche con riferimento a fatti pregressi che siano ancora oggetto di giudizio.
Un caso importantissimo all’attenzione del nostro studio,proprio in questi giorni, ha condotto ad un rinvio della trattazione dibattimentale da parte del giudicante in accordo delle parti (difese e PM),al fine di poter inquadrare la rilevanza penale o meno delle condotte addebitate nel capo di imputazione alla luce della disciplina di imminente pubblicazione.
Sul punto,vale la pena sottolineare che i casi di rilevanza penale riguarderanno la sola dichiarazione fraudolenta ma non anche quella infedele con riferimento,ad esempio, a tutti gli errori sulla competenza e sull’inerenza a condizione che i costi dedotti,anche se non deducibili in quanto non inerenti, siano stati effettivamente sostenuti.
Importantissimo poi, specie con riferimento ai gruppi transnazionali, il profilo riguardante il delicato e controverso tema del transfer pricing per cessioni di beni e/o servizi da/per imprese estere (anche infragruppo), profilo che sarà escluso dalla sfera penale. Sul punto valga osservare che la Relazione illustrativa censura esplicitamente “il fatto che l’attuale descrizione del fatto incriminato-la quale…rende penalmente rilevanti non solo le omesse o mendaci indicazioni di dati oggettivi,ma anche l’effettuazione di valutazioni giuridico-tributarie difformi da quelle corrette- comporti la creazione di una sorta di “rischio penale” a carico del contribuente,correlato agli ampi margini di opinabilità e di incertezza che connotano i risultati di tali valutazioni”.
Inutile dire che il chiarimento dei confini della rilevanza penale di condotte non più riconducibili a tale sfera,esplicherà effetti decisivi in tema di sequestro diretto e “per equivalente” (e confisca, in esito a sentenza di condanna o in esito a patteggiamento), oggi disposto per fattispecie riconducibili a condotte che l’emanando D.Lgs esclude dalla sfera penale.
E’ prevedibile torneremo sul tema per commentare i primi orientamenti giurisprudenziali anche in casi patrocinati dal nostro studio