Categorie: Diritto degli animali

La tutela dell’acquirente nella compravendita di animali
Data: 26 Set 2017
Autore: Giulia Talamazzi

Nell’ambito della compravendita di animali, la garanzia per vizi è disciplinata dall’art. 1496 c.c. il quale, statuendo una gerarchia delle fonti giuridiche, vede prevalere: (i) le leggi speciali (tra le quali è compreso il regolamento di polizia veterinaria), (ii) gli usi (il cui testo è depositato presso le locali camere di commercio) e, solo residualmente, (iii) la disciplina di cui agli artt.1490-1495 c.c. sulla compravendita in generale.

In altri termini, qualora nel nostro ordinamento non siano statuiti leggi speciali o usi relativi alla compravendita di animali, detta materia dovrà essere disciplinata sulla scorta delle norme codicistiche in materia di compravendita di beni mobili, adattate – ancorché tramite l’ausilio dell’interpretazione giurisprudenziale – ai singoli casi di specie.

In via preliminare, va detto che la vendita è quel contratto per mezzo del quale il venditore trasferisce la proprietà di un bene al compratore dietro il pagamento del corrispettivo pattuito e, analogamente a quanto previsto nella vendita di beni mobili, anche nella compravendita di animali, il venditore è tenuto a garantire che la “cosa” venduta (i.e. l’animale) sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Un allevatore, in qualità di venditore, che venda un animale è tenuto a garantire al compratore che la “cosa” venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, dovendosi intendere per “vizio” un’imperfezione materiale dell’animale acquistato tale da incidere sulla sua destinazione (ad esempio patologie, difetti, tare genetiche).

In proposito, la giurisprudenza ha condannato un allevatore a risarcire un soggetto che si era dichiarato interessato ad acquistare un cane di razza (nel caso di specie un doberman) al fine di farlo partecipare a determinate gare (di bellezza e cinofile), poiché l’animale venduto si era scoperto successivamente essere affetto da malattie che non lo rendevano idoneo a partecipare alle gare per cui era stato acquistato (vds. Giudice di Pace di Macerata, sentenza n. 250/2013).

La garanzia in esame è prevista, altresì, nel Codice del Consumo il quale, all’art. 129 sancisce l’obbligo, in capo al venditore, di consegnare al consumatore beni “conformi” a quelli oggetto del contratto di vendita, precisando, all’art. 132, che, qualora i difetti di conformità si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, si deve presumere che questi fossero già esistenti a tale data (consentendo, in tal modo, al compratore di non provare che il difetto esistesse già prima dell’acquisto).

Al fine di ottenere il risarcimento, il vizio deve essere (i) pregresso, ossia preesistente al momento della conclusione del contratto, (ii) occulto, ossia non essere visibile e riconoscibile al momento dell’acquisto e (iii) grave, ovvero tale da influire sulla funzionalità del soggetto.

Analogamente a quanto previsto riguardo ai rimedi utilizzabili a fronte di un bene “difettoso”, il compratore che scopra la sussistenza di difetti materiali dell’animale acquistato potrà domandare, a propria discrezione: (i) la risoluzione del contratto (con la restituzione dell’animale nelle condizioni in cui si trovava al momento della compravendita) oppure (ii) la riduzione del prezzo; il diritto di denunciare tali vizi è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. secondo cui: “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (…) l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.

In proposito alle tempistiche per denunciare i vizi, la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce risalenti, ha cristallizzato il principio secondo cui è illegittimo e, pertanto, non applicabile l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale anziché dalla scoperta del vizio (vds. Cass. Civ. n. 1834/1942, Cass. Civ. n. 599/1954). Ed, invero, nell’ambito degli animali, le malattie virali hanno di norma un tempo di incubazione variabile da patologia a patologia, che va di norma da 10 a 15 giorni: se i primi segni di malessere si manifestano in tale arco di tempo dall’acquisto, è lecito presumere con quasi totale certezza che trattasi di malattie pregresse, occulte e gravi e a nulla servirebbe un patto con cui il termine per la denuncia decorre dalla consegna anziché dall’insorgenza del vizio. Ed, invero, il compratore deve prestare attenzione a non firmare contratti che prevedano una garanzia inferiore ai 15 giorni di incubazione, perché tali contratti spesso sono predisposti da venditori consapevoli dello stato di salute dell’animale e della mancanza delle apposite vaccinazioni.

Recentemente, tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte la quale ha precisato che qualora l’animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dall’indigestione accidentale di sostanze tossiche o, comunque, da una causa a lui non imputabile (vds. Cass. Civ. n. 9330/2004).

Alla luce di quanto rilevato, quindi, si può concludere che, anche se in assenza di leggi speciali o usi, il nostro ordinamento disciplini la compravendita di animali alla stregua di quella avente ad oggetto beni mobili, va detto che l’attenzione per la tutela degli animali sta, via via, crescendo sia a livello nazionale sia a livello internazionale in ragione della crescente consapevolezza dello stretto legame esistente tra uomini ed animali e del contributo che questi ultimi forniscono alla qualità della vita degli esseri umani.

Non resta che attendere una riforma legislativa in tal senso.

 

Seguici sui Social

Iscriviti alla Newsletter

Genova, it

Indirizzo
Viale Padre Santo 5/11B
Genova, Italia 16123
Contatti
T. +39 010 83 15 280
F. +39 010 83 15 285
segreteria@contegiacomini.net

Milano, it

Indirizzo
Via Sant'Andrea 3
Milano, Italia 20121

Roma, it

Indirizzo
Via del Babuino 51
Roma, Italia 00187