The Judges fromCataniabelieve that piloting services may be managed by a number of “corporations” competing against one another. Also local mooring groups?
Nel corso del 2002, l’Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina aveva respinto una richiesta formulata da un’impresa di navigazione; l’istanza era volta allo svolgimento di taluni servizi tecnico nautici (nello specifico il pilotaggio)in autoproduzione. Il diniego veniva impugnato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il Tar Catania, dopo aver dettagliatamente analizzato la rilevante normativa ha però bocciato l’impugnazione, negando quindi all’armatore siculo la possibilità di svolgere detto servizio in autoproduzione, per motivi di sicurezza.
In breve, per comprendere la fattispecie da un punto di vista fattuale, va rilevato che l’istanza della compagnia di navigazione era diretta ad ottenere l’autoproduzione del servizio di pilotaggio “intesa come svincolo dall’utilizzo del servizio offerto in esclusiva dalla corporazione dei piloti dello stretto di Messina” (cfr. Testo della sentenza).
Le amministrazioni resistenti hanno però – correttamente, secondo il Tar – negato l’esenzione poiché solo un regia unitaria (come quella svolta dai piloti) può tutelare la sicurezza nei porti.
Ed invero “Le ragioni di sicurezza sorgono non solo per effetto della possibile inesperienza o insufficiente conoscenza dei luoghi da parte di un comandante o di un pilota quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in manovra con rotte incrociate i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente conosciuti da un organismo unitario che sappia coordinare l’azione dei singoli piloti”.
Al riguardo va poi rammentato che il servizio tecnico-nautico di pilotaggio costituisce un servizio di interesse generale atto proprio a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo.
Ciò detto, non va taciuto che i giudici segnalano espressamente la possibilità di ‘forme pluraliste‘ di gestione del servizio di pilotaggio.
Il pilotaggio potrebbe – per i giudici catanesi – essere quindi gestito anche da una pluralità di corporazioni in regime di concorrenza.
La pronuncia in questione (ed i profili concorrenziali in essa sanciti) sono poi stati richiamati dalla sentenza n. 946/2015 (sempre del TAR Catania) che fa infatti “espresso rinvio alle più approfondite argomentazioni espresse nella sentenza” sopra analizzata.
Questo secondo procedimento ha però ad oggetto la domanda di autoproduzione del distinto servizio di ormeggio che consiste nel complesso delle “prestazioni necessarie ad assicurare l’attracco della nave al molo del porto, lo stazionamento e la successiva partenza, il tutto in regime di piena sicurezza e continuità”.
Anche con tale sentenza viene quindi negata l’autoproduzione in quanto – secondo il TAR – tale domanda “contraddice la caratteristica essenziale che …… tale attività deve possedere: l’essere, cioè, un servizio di interesse generale, da erogare a beneficio di tutti gli utenti del porto, e con i caratteri della doverosità, continuità, universalità, regolazione e sorvegliabilità ad opera della pubblica autorità”.
Anche in questo caso,peraltro, sussiste la possibilità, per un soggetto interessato ad offrire i suoi servizi “indiscriminatamente a tutti gli utenti del porto che ne avessero necessità” a poter operare sul mercato dell’ormeggio, non potendo essere considerato il mercato dei servizi tecnico nautici, un “mercato a riserva monopolistica”.