Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Le novità della legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità medica
Data: 23 Apr 2018
Autore: Serena Pagliosa

Recently our law firm has faced many issues about medical liability, subject where the latest law Gelli-Bianco (Law n. 24/2017) has introduced substantial changes from a civil point of view on witch it’s worth to linger.

Recentemente il nostro Studio ha affrontato numerose questioni in tema di responsabilità medica, materia in cui la recente legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) ha apportato significative novità da un punto di vista civilistico su cui vale la pena soffermarsi.

Come sappiamo la responsabilità medica è quella particolare tipologia di responsabilità derivante dai danni arrecati ai pazienti da errori e/o omissioni dei sanitari (fenomeno che nel linguaggio comune è definito con il termine “malasanità”).

Una delle novità più significative della citata riforma consiste nell’aver definitivamente sancito la bipartizione della responsabilità fra ente ospedaliero e persona fisica esercente la professione sanitaria; ed infatti, ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria fino a poco tempo prima, l’art. 7 del testo normativo stabilisce chiaramente che, per i danni arrecati ai pazienti, la struttura sanitaria risponde ai sensi dell’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale) mentre il singolo medico curante risponde ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).

Tale distinzione non è priva di conseguenze sul piano civilistico, portando con sè differenze significative soprattutto in tema di onere della prova e di prescrizione dell’azione civile (quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e decennale nel caso di responsabilità contrattuale).

La ratio che ha ispirato tale diversificazione sembra essere, anche ai fini di una miglior tutela dei pazienti da un punto di vista strettamente risarcitorio, quella di spostare il rischio economico prevalente sulla struttura sanitaria, soggetto maggiormente capiente a fronte di un’azione di responsabilità civile.

Con riferimento, invece, all’iter da intraprendere per ottenere il risarcimento del danno la riforma ha previsto all’art. 8, quali condizioni di procedibilità di un’eventuale azione civile, l’esperimento obbligatorio del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. o, in alternativa, del procedimento di mediazione; tale previsione ha una evidente finalità deflattiva del contenzioso stabilendo tali passaggi per facilitare il raggiungimento di una conciliazione prima di esercitare in giudizio l’azione risarcitoria.

Importante novità, in caso venga intrapreso il procedimento di consulenza tecnica preventiva, è costituita dal fatto che il medesimo art. 8 della riforma ha previsto la partecipazione obbligatoria delle imprese di assicurazione le quali hanno l’obbligo di formulare un’offerta risarcitoria ovvero di comunicare i motivi per cui non intendono formularla; tale partecipazione è assicurata dalla successiva previsione della medesima norma secondo la quale, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice, indipendentemente dall’esito del procedimento, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, oltre ad una pena pecuniaria equitativamente determinata.

La sopracitata previsione normativa ha una portata di notevole rilievo a tutela delle vittime di tali errori medici in quanto, ai sensi del successivo articolo 12, il paziente ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura ospedaliera o all’esercente la professione sanitaria; per agevolare l’azione diretta la legge Gelli ha altresì previsto, all’art. 10 del testo normativo, l’obbligo per le strutture sanitarie di essere provviste di copertura assicurativa ed il conseguente obbligo di pubblicare nel proprio sito web la denominazione dell’impresa di assicurazione “indicando  per  esteso  i  contratti,  le  clausole assicurative ovvero le  altre  analoghe  misure  che  determinano  la copertura assicurativa”.Ad un primo esame delle nuova normativa, intervenuta pochi anni dopo l’approvazione della legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), emerge come la riforma abbia tentato di superare le criticità emerse nella concreta applicazione giurisprudenziale della previgente disciplina da un lato aumentando le tutele concesse ai pazienti vittime della c.d. malasanità dall’altro cercando di assicurare la dignità professionale degli esercenti la professione sanitaria la cui responsabilità è nettamente distinta da quella della struttura ospedaliera e vincolata ad un più ferreo regime probatorio.

Alessandro Peroni

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