After a lengthy maturation, the long-awaited proxy law for the reform of the bankruptcy law was published in the Official Gazette of October 30, 2017. The objective of the law is to prevent company crisis, assist entrepreneurs who find themselves most in difficulty and speed up insolvency procedures. The government will have 12 months from the publication to adopt the legislative decrees that will strongly affect the current bankruptcy law.
Dopo una lunga gestazione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017 la tanto attesa legge delega per la riforma della legge fallimentare. L’obiettivo delle legge è quello di prevenire le crisi dell’impresa, assistere gli imprenditori che si trovano maggiormente in difficoltà e velocizzare le procedure concorsuali. Il governo avrà 12 mesi di tempo dalla pubblicazione per adottare i decreti legislativi che andranno ad incidere fortemente l’attuale normativa fallimentare.
Qui di seguito si riportano, in pillole, le principali linee guida che il Governo dovrà osservare nell’attuazione della delega:
– l’eliminazione del termine “fallimento”, che sarà sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
– l’abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
– la distinzione tra i concetti di stato di crisi dell’impresa e di insolvenza;
– l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore ed applicazione di tale modello unico a tutte le categorie di debitori, con l’esclusione dei soli enti pubblici;
– l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore” così come disciplinata dal diritto dell’Unione;
– la trattazione prioritaria alle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale;
– la riduzione dei costi e della durata delle procedure concorsuali;
– la riduzione delle ipotesi di prededuzione;
– una maggior specializzazione e responsabilizzazione degli organi di gestione, con un sensibile rafforzamento dei loro poteri;
– l’applicazione ai gruppi di impresa della presunzione di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza dei gruppi di imprese;
– l’introduzione di una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi ed ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitori e creditori;
– l’introduzione di meccanismi di incentivazione agli accordi di ristrutturazione del debito, ai piani attestati di risanamento ed alle convenzioni di moratoria;
– il riordino della disciplina del concordato preventivo;
– l’introduzione del concordato c.d. “liquidatorio” se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari;
– una maggior rapidità, trasparenza ed efficienza relativamente all’accertamento del passivo ed alla liquidazione dell’attivo;
– introduzione di un c.d. “market place” unitario ove poter negoziare i beni oggetto delle procedure concorsuali.
Come si può notare, le novità sono molte e molto “corpose”; vedremo ora se il Governo, complici anche le prossime elezioni, sarà in grado di rispettare i termini della delega o se sarà necessario attende oltre per veder nascere una riforma da lungo tempo attesa ed oggettivamente non più prorogabile.