The Gelli- Bianco law has changed the medical responsibility in Italy and the ways that patients can demand the compensation of damages. The delay of the implementing decrees of the law put the Italian jurisprudence in a contrast.
Come noto, la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha portato numerose novità nell’ambito della responsabilità medica, normando, in tema di risarcimento del danno, la distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria, privata o pubblica (la quale risponde a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) e la responsabilità degli esercenti della professione sanitaria (i quali rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.).
Un’altra importante innovazione è stata l’introduzione di una condizione di procedibilità per i soggetti che vogliano promuovere un giudizio per responsabilità medica; l’articolo 8 della L. 24/2017, infatti, prevede che, prima dell’instaurazione della domanda giudiziale, venga promossa o una mediazione civile o un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. L’art. 8, comma 4, in particolare, recita: “la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”.
Una delle problematiche sorte a seguito dell’introduzione della legge in commento, tuttavia, scaturisce proprio dal richiamo all’articolo 10 posto dal precitato articolo 8. L’articolo 10, invero, prevede l’obbligo per gli esercenti della professione sanitaria di contrarre un’assicurazione che copra il risarcimento del danno a cui i medici potrebbero essere condannati a definizione di un procedimento giudiziale. Tale articolo, tuttavia, nello specificare quali siano i soggetti obbligati, rimanda la determinazione dei requisiti minimi che le polizze assicurative devono avere all’emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 24/2017 (che, ai sensi di legge, dovevano essere emanati “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, vale a dire dalla data dell’8 marzo 2017).
La mancata emanazione dei decreti attuativi in parola ha, come prevedibile, creato numerosi problemi sia sul piano dell’applicazione della legge stessa, sia sul piano giurisprudenziale, creando numerosi contrasti.
Alcune Compagnie di assicurazione, infatti, proprio in ragione della mancata attuazione di tali decreti, hanno iniziato a sollevare eccezioni processuali circa la carenza di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dai vari giudizi.
A titolo esemplificativo sembra utile rilevare come il ns. Studio abbia seguito una pratica di responsabilità medica dove il Tribunale di Milano, in conformità con il proprio orientamento, ha accolto la suddetta eccezione di carenza di legittimazione passiva della Compagnie assicurativa convenuta. Per converso, invece, altri Tribunali di merito hanno rigettato l’eccezione sollevata dalle Compagnie, ritenendo che l’assenza dei decreti attuativi in parola non possa rilevare in termini di carenza di legittimazione passiva delle stesse.
In tale contesto giurisprudenziale, si resta, pertanto, in attesa di tali decreti attuativi, segnalando, nelle more, la criticità insorta.
Giulia Talamazzi