Categorie: Diritto Civile ed Internazionale | Diritto Marittimo, Portualità e Trasporti

Lo schema del decreto legislativo sui porti e le osservazioni della AGCM
Data: 23 Dic 2015
Autore: Serena Pagliosa

The Italian Antitrust Authority suggested a change of the article 18bis of the Italian port law (n. 84/94) .
Unfortunately, the draft of the new Italian port law didn’t analyse this article.

È stato di recente reso noto lo schema della bozza del decreto legislativo recante “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge n. 28 gennaio 1994, n. 84”.
Tale provvedimento andrà a modificare alcuni articoli della legge portuale ed in particolare andrà a disciplinare le “autorità di sistema portuale (AdSP)”, ossia (per il momento) i 14 “enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale” elencati in quello che sarà il nuovo articolo 6 della legge n. 84/94.
Essi saranno:
– Mar Ligure occidentale (Genova e Savona),
– Mar Ligure orientale (La Spezia e Marina di Carrara),
– Tirreno settentrionale (Livorno e Piombino),
– Tirreno centrale (Civitavecchia),
– Tirreno centro meridionale (Napoli e Salerno),
– Tirreno meridionale (Gioia Tauro),
– Mare di Sardegna (Cagliari e Olbia),
– Mare di Sicilia occidentale (Palermo),
– Mare di Sicilia orientale e Stretto di Messina (Messina, Catania e Augusta),
– Adriatico meridionale e del Mar Ionio (Bari, Brindisi, Manfredonia e Taranto),
– Adriatico centrale (Ancona),
– Adriatico centro settentrionale (Ravenna),
– Adriatico settentrionale (Venezia),
– Adriatico orientale (Trieste).
Le AdSp saranno dotate di “autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria” e saranno sottopose ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (comma 3 e 4). Il rendiconto della gestione finanziaria sarà soggetto al controllo della Corte dei Conti (comma 7).
Viene confermato per tali enti il divieto all’esercizio diretto o tramite società partecipate a svolgere operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse (comma 9).
Le AdSP entro due anni dall’entrata in vigore della novella legislativa – sulla scorta di valutazioni effettuate su determinati volumi di traffico –potranno essere modificate nel numero (comma 12).
Anche le AdSP avranno – tra gli organi – il presidente, il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti. In sostituzione del vecchio Comitato Portuale appare il Comitato di gestione (CG), (nuovo articolo 7).
Con un nuovo articolo (indicato come nuovo 15 bis della legge portuale) viene istituito lo “Sportello Unico Amministrativo (SUA)” che avrà una funzione unica di front office “per tutti i procedimenti amministrativi e autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e industriali in porto”. Crediamo che solo la pratica farà quindi capire l’esatto ambito di attività dello Sportello.
Al di fuori della disciplina della legge portuale, nello schema di decreto legislativo, viene poi indicato un nuovo “sportello unico per i controlli” istituito presso l’Agenzia delle Dogane e competente per tutti gli adempimenti connessi all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale. Un ultimo articolo (anch’esso estraneo alla legge n. 84/94) si occupa delle “ semplificazioni formalità arrivo e partenza nave”.
Purtroppo nessuna novità sull’art. 18 bis della legge 84/94 (“Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti”) introdotto dall’articolo 14 del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, e successivamente attuato dal decreto interministeriale del 28 febbraio 2014 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)).
Con riferimento a tale disposizione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua recente adunanza dell’11 novembre 2015, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990.
L’AGCM nel proprio provvedimento AS1230 ha notato in particolare l’esistenza di alcune “criticità concorrenziali sottostanti al criterio adottato con la disposizione normativa citata e il conseguente decreto interministeriale”.
Ricorda l’AGCM che “con l’articolo 18-bis citato veniva istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all’1% dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nei limiti di 90 milioni di euro annui. In attuazione della medesima legge, quindi, è stato adottato da parte del MIT e del MEF il decreto interministeriale del 28 febbraio 2014, relativo al riparto del fondo per l’anno 2013, con cui veniva attribuito a ciascun porto l’ottanta per cento della quota dell’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali”.
Tale suddivisione appare per l’AGCM in contrasto con i principi posti “a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto inidoneo a quantificare equamente il reale flusso dei traffici portuali e, conseguentemente, inadatto a verificare l’effettivo utilizzo delle infrastrutture e le connesse esigenze di ammodernamento di ciascun porto”.
Per tale ragione, concludendo la propria analisi, arriva ad affermare che il criterio adottato dalla normativa analizzata risulta idoneo a determinare “un’alterazione delle dinamiche concorrenziali nel mercato portuale, determinando un’allocazione del fondo non commisurata alle reali esigenze delle realtà portuali con la conseguenza di distorcere gli incentivi al perseguimento dell’efficienza”.
Alla luce di quanto esposto, l’AGCM quindi auspica che, anche in prospettiva di una riforma complessiva del sistema portuale, si modifichi in particolare il testo dell’art. 18 bis tenendo in conto le valutazioni espresse nel proprio procedimento AS1230.
La parola passa al legislatore.

Seguici sui Social

Iscriviti alla Newsletter

Genova, it

Indirizzo
Viale Padre Santo 5/11B
Genova, Italia 16123
Contatti
T. +39 010 83 15 280
F. +39 010 83 15 285
segreteria@contegiacomini.net

Milano, it

Indirizzo
Via Sant'Andrea 3
Milano, Italia 20121

Roma, it

Indirizzo
Via del Babuino 51
Roma, Italia 00187