Ormai è ben noto a tutti gli operatori del diritto come la riforma del diritto di famiglia, contenuta nel Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, abbia introdotto, con l’art.. 473 bis n. 12 cpc, ultimo comma, un nuovo adempimento, ovvero l’allegazione del cosiddetto “Piano Genitoriale” a valere in tutti i procedimenti che coinvolgono minori (https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513707/piano-genitoriale-il-cnf-pubblica-il-modello.html)
Nei vari Tribunali si sta ancora discutendo per l’elaborazione, su protocolli futuri e presenti, idonei a imprimere forma e contenuto a detto documento, che deve essere sottoscritto da entrambi i genitori ed allegato agli atti introduttivi, a pena di inammissibilità.
In questi mesi si è letto di tutto e di più. Si è assistito a diversi e variamente articolati tentativi di predisporre Piani Genitoriali che, a parere dei sottoscritti, oltre a contraddire quello che è il nuovo principio informatore della riforma, ovvero la sinteticità di tutti gli atti, in molti casi rasentavano addirittura un mostro giuridico, essendo talmente dettagliati e particolareggiati da arrivare a disciplinare ogni minimo aspetto della gestione dei figli minori, in documenti dell’estensione di oltre 26 pagine.
Nella formazione del Piano Genitoriale si è altresì tenuto conto delle possibili violazioni ai diritti garantiti ai genitori, primo fra tutti quello alla privacy, motivo per il quale, alcune voci, che inizialmente erano state inserite, sono state espunte,.
E’ solo leggendo i lavori preparatori alla Legge di Riforma che si può intuire quali fossero i reali obiettivi ed esigenze del legislatore: ovvero la necessità di illustrare, secondo la prospettazione reciproca dei genitori, gli elementi principali del progetto educativo e di accudimento del minore, cosìcché il Giudice possa adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse dello stesso.
Lo scopo è certamente quello di rendere entrambi i genitori partecipi in modo equilibrato, ed il più possibile paritetico, nella vita dei propri figli, assicurando quindi, in concreto, quello che è ormai principio unanime e universalmente riconosciuto: ovvero la bigenitorialità.
Attraverso il Piano Genitoriale si è quindi inteso portare all’attenzione del Giudicante, sin ab origine, il progetto educativo, le interazioni famigliari, le abitudini, i soggetti a vario titolo coinvolti nell’accudimento del minore (baby sitter, tutor, nonni etc); tutti elementi utili ed indispensabili per consentire al Tribunale di pervenire, rapidamente ed in maniera ragionevolmente suffragata, ad una determinazione sul regime e sulle modalità di affidamento in maniera rispettosa ed adeguata dei diritti e degli interessi dei minori, oggi più che mai parte sostanziale nei procedimenti di famiglia.
E’ appena il caso di osservare che una tale impostazione richiede alle parti una fattiva e leale collaborazione, allo scopo di fornire, ciascuno per quanto di competenza, le informazioni necessarie per poter pervenire ad una visione chiara e globale delle dinamiche famigliari.
Vi era decisamente bisogno di linee guida ben precise e, con il Documento del 19 maggio 2023, il Consiglio Nazionale Forense finalmente ha cercato di mettere ordine, dettando alcune linee guida, allo scopo di fornire un ausilio a noi avvocati e, soprattutto, ai genitori, nell’elaborazione di quanto richiesto dalla nuova riforma.
Il piano genitoriale che verrà cosi proposto dal Giudice, sulla base dei piani genitoriali stilati e allegati dalle parti, sarà un atto vincolante per i genitori, tenuti ad osservarlo.
L’inosservanza del suo contenuto potrà avere conseguenze e sanzioni di rilevante importanza, meglio indicate dall’art. 473 bis n. 39 cpc.
Queste le premesse. Si dovrà logicamente attendere il prossimo futuro per vedere come i singoli Tribunali interverranno, rispetto ai documenti che saranno via via predisposti, per richiedere ulteriori elementi o per eliminare quelli che verranno ritenuti superflui e/o sovrabbondanti, se del caso introducendo forme che possano fungere da sicuro parametro e riferimento; e, soprattutto, come la Giurisprudenza adatterà la realtà alle nuove decisioni, anche per verificare, proprio alla stregue delle stesse, la tenuta e l’utilità effettiva dello strumento.
Avv. Elena Garzoglio Avv. Luigi Nasta
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