Categorie: Diritto Unione Europea e Antitrust

L’udienza pubblica di discussione davanti alla Corte di Giustizia: un’esperienza sempre stimolante.
Data: 23 Dic 2014
Autore: Giuseppe Giacomini

The public hearing on December 2nd takes place in front of the Court of Justice in case C-593/13.
The limitations that are imposed by the Italian legislation to the entities who are uncharged in attesting the existence of the requirements that are requested for the companies who participate to the public tenders are under scrutiny.

Il 2 dicembre scorso ho avuto ulteriore occasione professionale di discutere un caso pregiudiziale davanti alla Corte del Lussemburgo e, ancora una volta, dopo tanti anni, ho potuto constatare come e quanto modernità e tradizione, rito e sostanza, rispetto degli Stati e valori sovranazionali,possano convivere positivamente ove non solo sia condivisibile il “sistema normativo di riferimento” ma,soprattutto, sia adeguata la qualità delle persone chiamate a darvi attuazione.
Sempre più mi convinco del fatto che non possa esistere un qualunque sistema buono in sé e che la cultura individuale di chi è chiamato a gestirlo faccia la differenza.
Specie in una dimensione transnazionale,ove culture,tradizioni e lingue diverse sono chiamate ad un processo di armonizzazione, ciò è vero.
Lo è per l’Europa del diritto,lo è per l’Europa dell’economia e della politica. Ed è quindi alla formazione dei cittadini d’Europa che bisogna innanzitutto pensare concretamente come target a priori, tutto il resto segue. Anche ove si parli delle cose più fondamentali (lavoro,diritti,fiscalità ecc.).
Anche a questo ripensavo il 2 dicembre scorso mentre col mio amico e collega Roberto Damonte mi accingevo a discutere un caso molto tecnico che non era stato facile chiarire neppure di fronte alle più alte giurisdizioni nazionali, Corte Costituzionale compresa.
Il tema è quello delle SOA, particolare tipo di società, previste solo dall’ordinamento italiano, cui il legislatore nazionale ha conferito in via esclusiva il compito, di natura certamente pubblicistica, di attestare la sussistenza dei requisiti documentali richiesti in capo ad una società che intenda partecipare a pubblici appalti.
Ebbene, a tale tipologia di società,che deve strutturarsi nella forma di spa, la normativa nazionale impone (i) che la sede legale sia istituita in Italia (ii)che una società di certificazione non ne possa essere azionista neppure in minima parte.
Ciò detto, era stata da noi sollevata davanti al Consiglio di Stato una questione pregiudiziale interpretativa, ex art.267 TFUE, della normativa UE rilevante al fine di accertare la compatibilità con essa delle norme nazionali oggetto del giudizio.
Alla nostra cliente,infatti, la legge italiana impedisce di svolgere l’attività di attestazione a causa di tali, a nostro avviso arbitrarie,limitazioni.
Le norme UE oggetto di interpretazione sono, nel caso di specie, gli artt.49 e 56 TFUE in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nonché la direttiva 2006/123/CE (servizi) anche in riferimento all’art.51 TFUE che prevede possibili deroghe alle libertà fondamentali garantite dai trattati allorchè il soggetto che beneficia di tali deroghe sia partecipe dell’esercizio di “pubblici poteri”.
All’udienza, peraltro, le tematiche in diritto aperte dall’ordinanza del Consiglio di Stato risultavano ridimensionate per il fatto che,nel frattempo, era intervenuta una importante sentenza della Corte UE (12/12/13 in C-327/12) che, sempre con riferimento alle SOA, pur riconoscendo loro l’assolvimento di compiti pubblicistici, aveva tuttavia chiarito che ciò non implica affatto che esse “partecipano all’esercizio di pubblici poteri”. L’art. 51 TFUE non è dunque applicabile a tali società che sono imprese operanti su un mercato concorrenziale svolgendovi una attività che non comporta affatto il conferimento di diritti speciali ed esclusivi (art.106,par.1 TFUE).
Interessante sottolineare che la Corte UE si è riunita in seduta plenaria (15 Giudici) e che in causa sono intervenuti anche la Polonia e la Svezia.
Ma ancor più deve rimarcarsi che,prima dell’udienza, la Corte aveva formulato alle parti richieste di chiarimento su punti specifici in diritto e che, dopo la discussione orale, il Giudice relatore e l’Avvocato Generale hanno sottoposto noi, lo Stato italiano e la Commissione a numerose domande, anche su questioni di fatto.
Al 24 febbraio 2015 conosceremo le conclusioni dell’Avvocato Generale Cruz Villalon e, nei mesi successivi, la sentenza della Corte che, auspichiamo, dichiarerà contrarie al diritto UE le limitazioni imposte dall’ordinamento nazionale.
Al momento ,tuttavia,voglio concludere tornando sulle considerazioni “socio-politiche” dell’esordio.
Colpisce sempre, anche in chi frequenti da anni questa Altissima giurisdizione sovranazionale, l’accuratezza estetica del rito: toghe inappuntabili,garbo formale ineccepibile nei saluti in camera di consiglio che la Corte rivolge agli avvocati prima di aprire il dibattimento in aula, sintesi degli argomenti imposta a tutte le parti, competenza tecnica di assoluta eccellenza, esigenza “spietata” di attenersi al tema senza divagare.
Rispetto, dunque, delle migliori,antiche tradizioni, accompagnate da metodologie di modernissima efficienza tecnologica e da un sistema di traduzione simultanea accuratissimo che evita errori o malintesi.
Solo nel dialogo informale tra la Corte e le parti è naturale l’uso dell’inglese o del francese. Non nell’interlocuzione tecnica ,ove ciascuno deve esprimersi nella propria lingua nazionale lasciando agli straordinari traduttori giuridici il compito di trasferire i concetti in modo assolutamente corretto.
La qualità del sistema e degli individui che vi partecipano è davvero la ragione,non casuale, che fa della Corte UE l’Istituzione che, a mio avviso, ha più efficacemente contribuito alla costante,positiva evoluzione dell’Europa nella creazione di un diritto comune nuovo ma non estraneo alle tradizioni degli Stati membri.
Un vero miracolo.
Sul resto, purtroppo,non pare possa dirsi altrettanto con pari convinzione…..specie in questa fase storica.

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