Categorie: Diritto Penale

L’ultima depenalizzazione tra i corsi e i ricorsi della Storia
Data: 22 Dic 2015
Autore: Serena Pagliosa

Shortly the Italian legislator will be approve a measure to decriminalize those crimes deemed to be less offensive by the penal judicial system. This measure will decrease the area of the acts relevant for the penal system and increase the ones relevant for the administrative system with a possible negative repercussions on the right of defense of the offender.

Guardando allo sviluppo storico della politica del diritto, si può dire che i Legislatori nazionali europei abbiano radicalmente mutato il proprio orientamento circa l’individuazione dei confini dell’area dei comportamenti umani penalmente rilevanti.
E’ un fatto che, a far data dalla Rivoluzione francese, i Legislatori hanno iniziato a sottrarre al potere esecutivo ed amministrativo la potestà di infliggere sanzioni (e, quindi, pene) a chi avesse violato determinati divieti previsti dalla legge.
La scelta, coerente con il principio di tripartizione dei poteri propria dell’Illuminismo giuridico, è stata quella di trasformare gli illeciti amministrativi in fattispecie penali la cui applicazione al caso concreto è stata coerentemente demandata all’esercizio della giurisdizione da parte dei Giudici.
Tale “criminalizzazione” degli illeciti amministrativi è derivata non solo dall’esigenza di garantire il rispetto del principio montesqueuiano della tripartizione dei poteri, ma anche dalla avvertita esigenza: a) di garantire i diritti difensivi del trasgressore, mediante l’accertamento del fatto in sede processuale (con tutte le pregnanti garanzie difensive del processo penale moderno); b) di esprimere il potere di imperio dello Stato ricorrendo alla giustizia penale, nei casi in cui dei precetti previsti dal diritto pubblico venissero violati dai consociati.
Questa breve premessa storica permette di comprendere come mai il Legislatore francese, ancora oggi, sia nettamente contrario ad ogni ipotesi di depenalizzazione dei reati contravvenzionali (ossia, proprio di quelle fattispecie penali meno gravi che, storicamente, sono state utilizzate per ricomprendere le fattispecie di diritto punitivo che, fino al XVIII Secolo, erano parte degli illeciti amministrativi).
Nella seconda metà del secolo scorso, in Paesi diversi dalla Francia, si è sviluppato un fenomeno inverso ed opposto rispetto a quello prodottosi in origine (come detto, la trasformazione degli illeciti amministrativi in illeciti penali).
Tale fenomeno, consistente nella trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi, si è determinato in quanto: a) la nascita dello “Stato sociale di diritto” tipico del c.d. “Modello renano” ha comportato l’aumento esponenziale della normativa e, conseguentemente, delle fattispecie penali; b) detta “inflazione” di norme e, specificamente, di nuove norme penali è derivata dallo sviluppo dell’economia e della tecnica che ha accompagnato il “boom” economico degli anni ’60 del Secolo scorso.
Già negli anni ’50 del Novecento, l’allora Germania Ovest ha iniziato un percorso di depenalizzazione di diverse fattispecie criminose. Tale scelta legislativa è stata successivamente seguita anche da Austria e Svizzera.
Anche l’Italia ha seguito la via della depenalizzazione. Ed, infatti, una prima depenalizzazione è stata prevista dal nostro Legislatore con la Legge 24/11/1981 n. 689 (“Modifiche al sistema penale”). Una seconda depenalizzazione è stata prevista mediante l’adozione del D.Lgs. n. 507/1999.
Più recentemente, infine, la Legge 28/4/2014 n. 67 (“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio…”), all’art. 2 comma 2, ha conferito al Governo la delega ad emettere un decreto legislativo volto ad introdurre una sistematica depenalizzazione di fattispecie di reato.
Il Governo ha, conseguentemente, adottato uno schema di decreto (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 245), che è stato trasmesso alla Presidenza delle Camere in data 17/11/2015 e sarà oggetto di parere da rendere ad opera del Parlamento entro il 17/12/2015. Dopo tale parere, il Governo potrà emettere il relativo decreto legislativo.
I criteri di depenalizzazione seguiti dal Legislatore delegato si sostanziano in: a) un meccanismo di c.d. “depenalizzazione cieca”, basato sulla individuazione della categoria di reati, oggetto di depenalizzazione, mediante l’indicazione della pena prevista; b) un normale meccanismo di c.d. “depenalizzazione nominativa”, basato sulla semplice indicazione delle singole fattispecie criminose oggetto del provvedimento di depenalizzazione.
Quanto al meccanismo della “depenalizzazione cieca” si segnala che l’art. 1, comma 1, dello schema di decreto prevede che:”Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.
Pertanto, la depenalizzazione riguarda tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, puniti con le pene pecuniarie della multa (per i delitti) e dell’ammenda (per le contravvenzioni).
Questa disposizione si applica anche ai reati che siano puniti con multa o ammenda solo nella forma semplice e non aggravata, mentre nella forma aggravata siano puniti anche o solo con pene detentive.
In quest’ultimo caso, la forma semplice di detti reati risulta depenalizzata, mentre quella aggravata viene considerata un reato autonomo e, quindi, non riguardato dal provvedimento di depenalizzazione (v. art. 1 comma 2 dello schema di decreto).
La depenalizzazione dei reati sanzionati con la sola pena pecuniaria non riguarda i reati previsti dal codice penale e dal testo unico in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 (v. art. 1 commi 3 e 4 dello schema di decreto).
Lo stesso dicasi per i reati (sempre puniti con la sola pena pecuniaria) contemplati da una serie di provvedimenti legislativi inseriti nell’Allegato allo schema di decreto.
Si tratta, in ossequio a quanto previsto dalla legge delega, dei provvedimenti (e, quindi, dei reati da questi previsti) in materia di: edilizia ed urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale ed industriale.
Quanto al meccanismo della “depenalizzazione nominativa”, la stessa è stata organizzata in modo tale da distinguere la depenalizzazione di fattispecie previste da codice penale da quella di fattispecie previste dalla legislazione penale speciale.
Sotto il primo profilo (fattispecie codicistiche), l’art. 2 dello schema di decreto prevede che siano depenalizzate le seguenti fattispecie di reato: art. 527 (“Atti osceni”); art. 528 (“Pubblicazioni e spettacoli osceni”); art. 652 (“Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto”; art. 661 (“Abuso della credulità popolare”); art. 668 (“Rappresentazioni teatrali o cinetografiche abusive”); art. 726 (“atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio”).
Sotto il secondo profilo (fattispecie speciali), l’art. 3 dello schema di decreto prevede che siano depenalizzate diverse fattispecie di reato, tra le quali le uniche che si segnalano per la massiccia applicazione da parte dei Giudici penali sono quelle previste: a) dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12/9/1983 n. 463, convertito con Legge 11/11/1983 n. 638, relativa all’omesso versamento delle ritenute previdenziali fino ad un importo pari ad €. 10.000,00 annui (al di sopra di tale soglia di valore della condotta omissiva, quest’ultima rimane penalmente rilevante); b) dall’art. 171 quater della Legge 22/4/1941, in materia di diritto di autore, relativamente ad una ipotesi di violazione di quest’ultimo di minore gravità.
Gli altri reati, previsti dalla legislazione speciale, che vengono fatti oggetto di depenalizzazione sulla base di quanto disposto dall’art. 3 dello schema di decreto, sono reati davvero di rara applicazione.
Si tratta, infatti, dei reati in materia di impianti ed uso di apparecchi radioelettrici previsti dalla Legge 8/1/1934 n. 234, del reato di alterazione del contrassegno delle macchine utensili previsto dalla Legge 28/11/1965 n. 1329, del reato di installazione o esercizio di impianti di distribuzione di carburanti in mancanza di concessione previsto dal D.L. n. 745/1970 convertito con Legge n. 1034/1970 ed, infine (e bisognerebbe chiedersi il perché della scelta di una norma penale oramai completamente desueta ed inapplicabile per intervenuta prescrizione!) il reato di omessa denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano, previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10/8/1945 n. 506.
E, quindi, a più di duecento anni di distanza dalla affermazione dei principi dell’Illuminismo giuridico, che ispirarono i Legislatori europei a seguire la strada della penalizzazione degli illeciti amministrativi, possiamo dire che “il cerchio si chiude” e, seppur in condizioni socio-politiche completamente diverse, si “torna indietro”, depenalizzando gli illeciti penali in meri illeciti amministrativi.
In ogni caso, al di là delle doverose considerazioni relative ai “corsi e ricorsi della Storia”, è chiaro che il banco di prova di tale depenalizzazione sarà sempre e comunque quello rappresentato dalle esigenze già individuate dai giuristi illuministi più di duecento anni fa, ossia quella: a) di garantire i diritti difesa del trasgressore, mediante l’accertamento del fatto con delle modalità realmente e concretamente rispettose di tali garanzie; b) di esprimere il potere di imperio dello Stato che, come è noto, si sostanzia nella certezza ed effettività della irrogazione della sanzione punitiva.
Solo l’esperienza concreta del funzionamento della applicazione di tali sanzioni da parte del potere amministrativo consentirà di dare risposte esaurienti a tali domande di giustizia sostanziale. L’attività svolta dal nostro studio in ambito penale ci consentirà certamente di acquisire gli elementi utili a contribuire a questo dibattito, non solo da un punto di vista dottrinale, ma anche operativo.

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