Stamane la Corte di Giustizia UE ha pubblicato la sua sentenza nella causa C‑336/19, nata da un rinvio pregiudiziale da parte della Corte Costituzionale belga dopo che varie associazioni ebraiche e islamiche hanno impugnato il decreto della Regione delle Fiandre del 7 luglio 2017, che ha vietato la macellazione degli animali mediante riti tradizionali ebraici e islamici e imposto lo stordimento degli animali prima della macellazione, al fine di ottenerne l’annullamento totale o parziale.
Si tratta di una sentenza dalla portata “storica” poiché la Corte ha chiarito inequivocabilmente che una normativa nazionale di uno Stato membro che imponga, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale non osta con la normativa UE relativa alla protezione degli animali durante l’abbattimento (Regolamento 1099/2009) né con l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sulla libertà di manifestare la propria religione.
Il considerando 18 del Regolamento n. 1099/2009 enuncia, infatti, che occorre mantenere la deroga al requisito dello stordimento degli animali prima della macellazione, lasciando tuttavia un certo grado di sussidiarietà a ciascuno Stato membro.
In un contesto in evoluzione sia sul piano sociale sia su quello normativo, il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono un’importanza maggiore da un certo numero di anni, può, alla luce dell’evoluzione della società, essere preso maggiormente in considerazione nell’ambito della macellazione rituale e contribuire così a giustificare il carattere proporzionato di una normativa come quella della Regione delle Fiandre.
Inoltre, le misure contenute nella legge regionale di cui al procedimento principale garantiscono un giusto equilibrio tra l’importanza connessa al benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione dai credenti ebraici e musulmani trattandosi quindi di misure assolutamente proporzionate. Come risulta dai lavori preparatori di tale legge regionale, infatti, il legislatore fiammingo si è basato su ricerche scientifiche che hanno dimostrato sia l’infondatezza del timore secondo cui lo stordimento pregiudicherebbe negativamente il dissanguamento sia che l’elettronarcosi è un metodo di stordimento non letale e reversibile, di modo che, se l’animale viene sgozzato subito dopo essere stato stordito, la sua morte sarà dovuta esclusivamente all’emorragia.
La Corte sottolinea anche che sia dalla sua giurisprudenza sia dall’articolo 13 TFUE, risulta che la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione.
Pertanto, la Corte ha constatato che una normativa nazionale che impone l’obbligo di stordimento previo dell’animale durante la macellazione rituale, disponendo nel contempo che tale stordimento sia reversibile e che non provochi la morte dell’animale, è idonea a realizzare l’obiettivo della promozione del benessere degli animali garantendo un giusto equilibrio tra, da un lato, il benessere degli animali durante il loro abbattimento e, dall’altro, il rispetto della libertà di manifestare la propria religione.
Alla luce di quanto sopra, visto che le Istituzioni europee si accingeranno a rivedere a breve anche il Regolamento 1099/2009 tramite la strategia Farm to Fork, mi auguro che prevedano in ogni caso l’obbligo dello stordimento pre-macellazione e che anche il Governo italiano si attivi di conseguenza.