Categorie: Diritto Tributario

Niente sconti sull’IVA per chi acquista un parcheggio in Liguria?
Data: 02 Ott 2018
Autore: Avv. Nicolò Raggi

According to the Court of Cassation there is no VAT discount on sale of parking unlinked from apartment unit, even when they are built, as in Liguria, pursuant to traffic town planning

Rassicuro subito i lettori che, per chi, in Liguria, acquista (da un’impresa) un box o posto auto, a servizio (“pertinenza”) della prima casa, la tassazione con IVA agevolata (al 4%) non è in discussione.

Se, però, il parcheggio, benché realizzato dal costruttore in attuazione degli strumenti urbanistici della Regione Liguria (cc.dd. “P.I.M.”), non è acquistato quale “pertinenza” di un immobile, secondo la Cassazione (11 gennaio 2018, nn. 446, 447 e 449) non spetta alcuna agevolazione IVA.

Per i Giudici di legittimità non si possono invocare gli sconti sull’IVA previsti dalla c.d. Legge Tognoli, perché, diversamente da quanto accade sul piano nazionale, in attuazione dei P.I.M. liguri, si possono realizzare parcheggi anche non pertinenziali (si ricorda che ricadono nel regime Tognoli soltanto i parcheggi pertinenziali non cedibili separatamente dall’immobile al quale sono legati da vincolo pertinenziale).

Neppure spettano, prosegue la Suprema Corte, le agevolazioni IVA previste, in generale, per tutte le cosiddette “opere di urbanizzazione” perché l’unica norma che equipara i parcheggi a detti interventi edilizi, è, appunto, la Legge Tognoli, inapplicabile per quanto sopra detto.

Le conclusioni della Cassazione non possono condividersi.

In primo luogo il diniego dell’agevolazione (IVA) speciale, prevista dalla Legge Tognoli, è frutto di un pregiudizio infondato, e cioè che la compravendita di parcheggi non pertinenziali risponderebbe a logiche speculative, piuttosto (come invece si reputa) all’esigenza di migliorare la vivibilità urbana.

In secondo luogo, precludere l’accesso anche all’alleggerimento dell’aliquota IVA (al 10%) per tutte le opere di urbanizzazione, significa non tener conto che questa misura generale è successiva a quella particolare disposta dalla Legge Tognoli e copre, appunto, le ipotesi da questa non contemplate.

A lato pratico, comunque, le decisioni della Cassazione suggeriscono la massima prudenza. Nulla vieta, però, alle imprese di costruzioni di attenersi alle indicazioni della Suprema Corte e poi richiedere la restituzione dell’IVA versata in eccesso.

A questo punto va detto che alle sentenze deve riconoscersi un importante merito. Con esse, infatti, la Cassazione ha stabilito che, se la cessione riguarda un parcheggio pertinenziale, l’aliquota agevolata applicabile è del 4%, e non, come sinora ritenuto dal Fisco (cfr. Circ. 2 marzo 1994, n. 1), del 10%.

A parte ciò, si auspica che i Giudici di legittimità tornino presto sui loro passi.

Genova e la Liguria hanno bisogno di un ponte … e di parcheggi!

 

Nicolò Raggi

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