Com’è noto, i rapporti giudiziari tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America sono stati da sempre caratterizzati da un grande spirito di collaborazione.
Ed, infatti, è dal diciannovesimo secolo che i due Paesi si sono prestati reciproca assistenza giudiziaria penale, pur in assenza (fino ai primi Anni ’80 del secolo scorso) di una pattuizione di diritto internazionale in tal senso.
Fatta eccezione per la specifica materia estradizionale, che è stata fatta oggetto di un accordo nel 1868 tra gli USA e l’allora da poco unificato Regno d’Italia, la più ampia attività di collaborazione giudiziaria nel settore penale (es.: svolgimento di attività di indagine e processuali) è stata prestata nell’ambito delle c.d. “cortesie internazionali”, terminologia utilizzata dalla Dottrina per definire le attività rogatorie disciplinate da norme interne dei rispettivi Paesi, quali, per l’Italia, sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale, gli artt. da 657 a 660 c.p.p. e 51 disp. att. c.p.p. e, per gli USA, il titolo 28 dello U.S. Code (v. Paolo Borsellino, “La cooperazione Italia-USA e il problema del riciclaggio” in “Oltre il muro dell’omertà – Scritti su verità, giustizia e impegno civile”, Rizzoli, 2011).
Successivamente, in data 9/11/1982, l’Italia e gli Stati Uniti d’America hanno siglato il Trattato di Mutua Assistenza in materia penale; mentre, in data, 13/10/1983, i due Paesi hanno stipulato un nuovo Trattato di estradizione, che ha sostituito il precedente risalente al 1868.
Da ultimo, a seguito della Decisione 2003/516/CE del Consiglio europeo del 6/6/2003, l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, in data 25/6/2003, hanno stipulato sia un accordo sulla mutua assistenza giudiziaria, sia un accordo sull’estradizione.
Entrambi tali accordi prevedono, all’art. 3 paragrafo 2, che: “L’Unione europea, a norma del trattato sull’Unione europea, provvede a che ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d’America, che il pertinente trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria/ di estradizione in vigore con gli Stati Uniti d’America è applicato come stabilito dal presente articolo”.
Ne deriva che gli accordi bilaterali precedentemente stipulati dagli Stati membri con gli USA, tra cui quelli siglati nella prima metà degli Anni ’80 del secolo scorso dall’Italia, sono stati integrati/modificati dalla successiva normativa pattizia internazionale che l’Unione Europea ha direttamente stipulato con gli Stati Uniti d’America.
Conseguentemente, l’Italia, con la Legge n. 25 del 16/3/2009 ha ratificato e dato ad esecuzione agli accordi siglati dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. La procedura prevista dall’art. 3 paragrafo 2 di tali accordi, sullo scambio di conferme tra l’Italia e gli USA, concernenti l’applicazione dei medesimi accordi, si è perfezionata in data 1/2/2010; data dalla quale tale normativa pattizia è entrata in vigore nell’ordinamento giuridico italiano ed in quello statunitense.
In questo quadro dei rapporti giudiziari tra l’Italia e gli USA, si colloca l’interessante sentenza che la Suprema Corte di Cassazione ha emesso recentemente in materia di estradizione verso gli Stati Uniti (sentenza n. 35918, depositata in data 18/8/2014).
La sentenza riguarda il caso di un cittadino americano raggiunto in Italia da una richiesta di estradizione da parte dell’Autorità Giudiziaria statunitense, relativa ad una imputazione per frode bancaria (prevista dal Titolo 18, Sezione 1344 dello U.S. Code, a mente del quale: “Whoever knowingly executes, or attempts to execute, a scheme or artifice – 1) to defraud a financial institution; or 2) to obtain any of the moneys, funds, credits, assets, securities, or other property owned by, or under the custody or control of, a financial institution, by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises; shall be fined not more than $1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both”.
La Corte di Appello competente per la procedura di estradizione aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata dal soggetto estradando.
Tale ordinanza della Corte territoriale è stata impugnata di fronte alla Corte di Cassazione per la violazione degli artt. 718 e 127 c.p.p., dovuta al fatto che la Corte di Appello ha emesso un provvedimento “de plano”, senza procedere all’audizione dell’estradando in camera di consiglio.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata tale doglianza, affermando che: “Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme
Categorie: Diritto Penale
No all’estradizione negli USA se non viene rispettata la normativa sul contraddittorio nel procedimento camerale “ex” art. 127 c.p.p.Data: 22 Set 2014
Autore: Serena Pagliosa
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