Categorie: Diritto Penale

Nuove norme in materia di AIA
Data: 23 Set 2014
Autore: Serena Pagliosa

The Legislative Decree n. 152/2006 has been recently amended by Legislative Decree n. 46/2014.
In particular, art. 29 quattuordecies has been modified by the introduction of new penalties for violations relating to the Integrated Environmental Authorisation (AIA).

Il Dlvo n. 46/2014 ha modificato il Testo Unico in materia ambientale (DLvo n. 152/2006).
Tra le novità, si segnala l’art 29 quattuordecies.
Il legislatore, da una parte ha innalzato le sanzioni, dall’altro, ha previsto una graduazione delle pene in modo proporzionato all’entità della violazione commessa.
Con specifico riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (AIA), mentre il vecchio comma 1 dell’art. 29 quattuordecies prevedeva una unica fattispecie costituente reato punita con l’ammenda da € 2.500,00 ad € 26.000,00 o con l’arresto fino ad un anno, oggi, la disciplina è la seguente:
– chiunque esercita una delle attività di cui all’All. VIII Parte Seconda senza AIA o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena alternativa dell’ammenda da € 2500,00 ad € 26.000,00 o con l’arresto fino ad un anno (comma 1). Fattispecie soggetta ad oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p. in virtù della quale il contravventore, valutata la sussistenza di alcune condizioni (primo fra tutte l’avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato), può essere ammesso a pagare la metà del massimo della pena pecuniaria. Ciò che estingue il reato;
– qualora l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di alcune sostanze pericolose predeterminate dalla legge, ovvero la raccolta o il trasporto o il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi ovvero, nel caso di esercizio effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, la pena è dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da € 5.000,00 ad € 52.000,00. Fattispecie non oblazionabile;
– inoltre, se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza ex art 444 cpp (cd patteggiamento) consegue automaticamente la confisca dell’area se di proprietà dell’autore del reato “o del compartecipe al reato” (il legislatore ha abbandonato la locuzione “salvo che appartenga a persona estranea al reato” che si era soliti leggere). In ogni caso, sussistono gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
Con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni AIA, mentre il vecchio 29 quattuordecies prevedeva una unica fattispecie costituente reato punita con la sola pena pecuniaria da € 5.000,00 ad € 26.000 (comma 2), oggi, la disciplina è la seguente:
– è prevista una ipotesi “semplice” punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 26.000 (comma 2). Sanzione alla quale, per effetto di una previsione legislativa ad hoc (già presente nella vecchia formulazione dell’art. 29 quattuordecies) non è applicabile il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/81);
– vi è poi l’ipotesi più grave del comma 3 che concerne le violazioni dei valori limite delle emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, gli scarichi in aree destinate al consumo umano o protette.
La legge considera detta fattispecie un reato, seppur punito con sola pena pecuniaria. Pena che va da € 5.000,00 ad € 26.000,00.
Trattasi di reato soggetto ad oblazione obbligatoria ex art. 162 c.p.; pertanto, è possibile chiedere la definizione del procedimento penale tramite il pagamento di un terzo del massimo della pena. Ciò che estingue il reato.
Per completezza, si segnala che il comma 3 lett. a) punisce la violazione delle prescrizioni AIA nel senso sopra detto “a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa”.
Ciò che può essere utile ricordare nel momento in cui si chiede l’AIA;
– infine, è stato previsto che alla pena pecuniaria di cui sopra, si aggiunga la pena detentiva dell’arresto fino a due anni nel caso in cui la violazione riguardi rifiuti pericolosi non autorizzati, scarico di sostanze pericolose predefinite dalla legge, superamento dei limiti di emissioni che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria, uso di combustibili non autorizzati (comma 4). Trattasi di reato che, essendo punito con pena non alternativa, non è soggetto ad oblazione, neppure facoltativa ai sensi dell’art. 162 bis c.p..

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