Categorie: Diritto Penale | Diritto Unione Europea e Antitrust

Nuove tutele per le vittime di reato!
Data: 18 Apr 2016
Autore: Serena Pagliosa

Legislative Decree 212/2015, entered into force on January 20th 2016, realizing the dispositions of the Directive 2012/29/UE “Directive of the European Parliament and of the Council dated October 25th 2012, establishing the minimal regulations concerning the rights, assistance and protection of the victims of a crime, substituting decision 2001/220/GAI

The decree provides for numerous regulations for the protection of victims of crimes such as the right to information, the right of participation and the right of protection.

This represent an important step for our juridical system but more can still be done to realize the protection of those rights.

 

Il 20 gennaio 2016 è entrato in vigore il D.LVo 212/2015 che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE, “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”.

La direttiva in questione ha segnato un importante passo avanti per la tutela delle vittime di reato stimolando gli stati membri ad intervenire con le rispettive legislazioni nazionali al fine di proteggere detti soggetti (e i loro familiari) non solo dalle conseguenze dirette del reato, ma altresì da quelle di tipo emotivo-relazionali derivanti dal contatto con le istituzioni, in particolare con il sistema giudiziario penale (cd vittimizzazione secondaria).

In tal senso, uno degli obiettivi che si pone la direttiva (vds il considerando 9) è proprio quello di trattare le vittime di reato “in maniera sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religioni o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza d una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute”, assicurando loro che, dal primo contatto con l’autorità competente, esse siano trattate “tenendo conto della situazione personale…e delle loro necessità immediate, dell’età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità”. Di tal che, stabilisce la direttiva: “Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia”.

Detti obiettivi sono stati tradotti nelle seguenti misure:

– diritto all’informazione (che significa poter comprendere ed essere compresi, ottenere indicazioni in ordine ai propri diritti e al procedimento a carico dell’autore del reato, oltre che accedere ai servizi di assistenza);

– diritto di partecipazione al procedimento penale (che significa poter essere sentiti e poter usufruire del patrocinio a spese dello stato);

– diritto di protezione (che vuol dire diritto all’assenza di contatti fra vittima e autore del reato, valutazione individuale della persona offesa al fine di individuare le misure di protezione più efficaci e altresì formazione degli operatori che vengono a contatto con la stessa).

Il DLvo 212/2015 ha quindi dato attuazione alla direttiva sopra menzionata prevedendo una serie di norme che vanno a rafforzare la tutela riservata dal nostro ordinamento alle persone offese.

La nuova normativa infatti, modificando soprattutto il codice di procedura penale italiano (cpp), oltre che le relative norme di attuazione, coordinamento e transitorie (disp. att. cpp), ha previsto:

–    un vero e proprio diritto ad essere compresi e a comprendere (diritto ad un interprete, alla traduzione gratuita degli atti utili all’esercizio dei propri diritti e ad usare la propria lingua in caso di presentazione di denuncia o querela, art 143 bis cpp e art 107 ter disp. att. cpp).

–    Un ampio diritto di informazione.

Il nuovo art 90 bis cpp prevede il diritto per la persona offesa, fin dal primo contatto con l’autorità, ad essere informata sui propri diritti sotto il profilo procedurale, sul procedimento penale che andrà ad instaurarsi, sulle eventuali misure di protezione a suo favore, sui centri di assistenza/casa famiglia/etc presenti sul territorio, sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno, sulla facoltà di godere di un interprete e di una consulenza legale, oltre che del patrocinio a spese dello Stato e del rimborso per le spese sostenute.

Il nuovo art 90 ter cpp stabilisce poi che nel caso il reato sia commesso con violenza alla persona, la vittima debba poter conoscere, se richiesto, i provvedimenti di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza detentiva, oltre che dell’eventuale evasione del responsabile del reato. A tal proposito si richiama una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. Cass. Sez. Un. n. 10959/16) che ha stabilito che “l’espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario” e che ha fatto pertanto rientrare nel concetto di violenza sia quella fisica, sia quella psicologica che caratterizza delitti quali gli atti persecutori e i maltrattamenti in famiglia. (ai quali ha perciò stabilito sia da applicare l’art 408 co 3 bis cpp)

–    Una specifica disciplina per la vittima di reato che versi in una “condizione di particolare vulnerabilità” (art 90 quater cpp), condizione che andrà valutata in base ad un esame del caso concreto (condizioni personali, rapporto che lega la persona offesa all’autore del reato, tipo e modalità di esecuzione dello stesso).

Di tal che, in detti casi, vengono previste una serie di norme volte a tutelare detta tipologia di vittime sia nella fase delle indagini preliminari (ad esempio prevedendo che in caso di assunzione di informazioni da parte della Polizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero la vittima possa essere affiancata da uno psicologo, non debba essere chiamata più volte a rendere le suddette dichiarazioni e non debba avere contatti con l’autore del reato – artt 351 co 1 ter e 362 co 1 bis cpp), sia durante l’incidente probatorio (è previsto che lo stesso possa essere svolto per l’escussione della persona offesa – art 392 co 1 bis cpp – e che trovino applicazioni le cd modalità protette ex art 498 quater cpp – art 398 co 5 quater cpp), sia nella fase dibattimentale (modalità protette ex art 498 quater cpp a prescindere dal tipo di reato commesso, ammissibilità dell’esame della persona offesa che abbia già reso dichiarazioni solo in casi eccezionali – art 190 bis cpp).

Quanto alla documentazione degli atti, viene prevista la riproduzione delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità a prescindere dall’assoluta indispensabilità – art 134 cpp.

–    Una tutela rafforzata per i minori prevedendo, ad esempio, la disposizione anche di ufficio di perizia in caso di incertezza sulla minore età che, se non viene stabilita, si presume tale (art 90 co. 2 bis cpp).

–    Un altro importante riconoscimento è quello previsto dall’ art 90 co 3 cpp che prevede che il diritto di succedere nei poteri e nelle facoltà della vittima del reato che decede a causa dello stesso, spetti sia ai prossimi congiunti, sia a “persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.

–    Infine viene sancita una maggiore collaborazione tra i Procuratori Generali presso le Corti d’Appello degli Stati membri che si attiveranno per trasmettere all’autorità competente le denunce/querele che riguardino fatti commessi all’interno del territorio dell’Unione europea (108 bis disp att cpp).

Le nuove disposizioni segnano un passaggio importante per chi è vittima di un reato e vanno a completare quell’assetto normativo predisposto dal legislatore italiano nel corso degli ultimi anni. Si pensi all’art. 299 cpp relativo alle misure cautelari, all’art 612 bis che disciplina gli atti persecutori (cd stalking) e, ancora, alla disciplina del gratuito patrocinio.

Con riferimento a detto ultimo aspetto, si ricorda che il Dpr n 115/2002 (Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) prevede il gratuito patrocinio a spese dello Stato, oltre che per gli indagati/imputati, non solo per le vittime di reato in particolari condizioni economiche disagiate ma, all’art 76 co 4 ter, per le persone offese a prescindere dal loro status economico e, pertanto, senza limiti di reddito, qualora si tratti di reati quali i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, i reati di violenza sessuale e alcuni delitti che conivolgono minori.

Possiamo dire che sulla carta vi è stato il riconoscimento di diritti che prima neppure venivano presi in considerazione e, questo, è senza dubbio un importante obiettivo che si è raggiunto anche se dobbiamo anche essere consapevoli che ancora molto si può/deve fare per fare sì che questi diritti divengano effettivi!

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