Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Nuovi metodi di ricerca telematica dei beni dei debitori.
Data: 18 Apr 2016
Autore: Tomaso Romanengo

Through the brand new Law Decree n. 83/2015, which amended the content of art. 492 bis of the Italian Civil Procedural Code, the Legislator gives to the creditors an important instrument in order to find the assets of their debtors, consisting in the access to the data contained in the databases of the Public Administration.

Negli ultimi anni capita sempre più frequentemente, anche complice la crisi economica che ha colpito il nostro Paese, che i creditori non riescano a recuperare in via stragiudiziale i propri crediti, rendendosi, pertanto, necessaria l’azione giudiziaria. Anche in questo caso, tuttavia, può non essere agevole ottenere informazioni su quali siano i beni concretamente aggredibili del debitore. Al fine di tentare di ovviare a questo problema, il Legislatore, con il D.L. n. 83/2015, ha modificato il contenuto dell’art. 492 bis c.p.c., rubricato “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, prevedendo la possibilità per il creditore di farsi coadiuvare nella ricerca di beni pignorabili del debitore dagli Ufficiali Giudiziari, attraverso l’accesso, da parte di quest’ultimi, ai dati contenuti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione. In particolare, l’Ufficiale Giudiziario, previa istanza del creditore e su espressa autorizzazione del Magistrato, può ora accedere alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, “compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.

Una volta effettuata la ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario, nel caso in cui questa dovesse avere esito positivo:

  1. qualora i beni/crediti del debitore siano in possesso di terzi, l’Ufficiale Giudiziario procederà con il pignoramento;
  2. qualora, invece, i beni siano in possesso del debitore, se questi si trovano nel territorio di competenza dell’Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo eseguirà il pignoramento, mentre, qualora questi si trovassero al di fuori del predetto territorio, l’Ufficiale Giudiziario formerà copia autentica del verbale e lo consegnerà al creditore il quale, da tale momento, avrà 15 giorni di tempo per rivolgere istanza di esecuzione all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.

È previsto, poi, che, agli esiti dell’esecuzione, l’Ufficiale Giudiziario abbia diritto ad un compenso pari ad una percentuale sul valore del ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni o dei crediti e, ciò, quale forma di pagamento/incentivo per la ricerca telematica dei beni o dei crediti da pignorare.

Attraverso questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore, quindi, è oggi più agevole, per il creditore, reperire beni del debitore con cui soddisfare il proprio diritto di credito.

Il Legislatore non ha, tuttavia, previsto la possibilità, per tutti i debitori, di avvalersi dell’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario in via preventiva in forza del solo titolo esecutivo. Infatti, prima di poter richiedere al Magistrato l’autorizzazione agli accessi di cui all’art. 492 bis c.p.c., il creditore dovrà necessariamente, salvo i casi in cui vi sia pericolo nel ritardo e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale (casi che, tuttavia, sono estremamente marginali), aver già intrapreso i primi passi dell’esecuzione, e, cioè, aver notificato al debitore sia il titolo esecutivo, che l’atto di precetto, con la conseguenza che il debitore, nel “tempo tecnico” necessario per procedere alla messa in esecuzione forzata del proprio credito, ben potrebbe sottrarre i propri beni (si pensi alle somme poste sui conti correnti bancari), alla soddisfazione del creditore.

In conclusione, se, da un lato, con la riforma, il Legislatore ha certamente fornito un ulteriore strumento ai creditori, dall’altro, lo stesso avrebbe certamente potuto essere più incisivo, se fosse stato consentito al creditore di accedervi in forza del solo titolo esecutivo, senza la necessità di informare il debitore, attraverso la previa notifica del precetto, in merito alla propria intenzione di procedere all’esecuzione forzata.

 

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