Categorie: Diritto Penale

Nuovi obblighi di indicazione dell’origine in etichetta del riso e del grano!
Data: 25 Set 2017
Autore: Serena Pagliosa

The Italian interministerial decrees of July 26th 2017 have established that the indication of the country of origin or place of provenance of rice and pasta shall be mandatory. These provisions represent an important step for Italian legal system to achieve a high level of health protection for consumers and to guarantee their right to information. These two decrees, furthermore, refer the same goals of the “Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011” on the provision of food information to consumers.

Tra pochi mesi, per il riso ed il grano per paste di semola di grano duro, varrà l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta.

A sancirlo sono due decreti interministeriali (del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico) del 26 luglio 2017 pubblicati in Gazzetta Ufficiale a metà agosto che prevedono l’applicazione in via sperimentale, a partire da 180 giorni dalla loro pubblicazione fino al 31 dicembre 2020, di nuovi obblighi di etichettatura.

Obblighi che hanno l’obiettivo di assicurare ai consumatori un più ampio diritto all’informazione così da garantire una maggiore consapevolezza delle loro scelte, oltre che quello di innalzare il livello di tutela della salute.

Detti obiettivi sono a fondamento della normativa europea in materia, in particolare, del REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA 25 ottobre 2011 n 1169/2011/UE relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; regolamento che i decreti in questione richiamano espressamente in quanto si occupa specificamente degli obblighi di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti rinviando a successivi atti della Commissione la loro esecuzione (art 26 Reg. n 1169/2011/UE).

Nelle more dell’adozione dei sopra citati provvedimenti della Commissione europea, i decreti interministeriali sopra citati prevedono quanto segue.

Quanto al riso (per la definizione di riso il decreto rinvia alla legge n 325/58 e alla disciplina dei codici doganali).

Sull’etichetta del riso dovranno essere indicati:

– il Paese di coltivazione del riso;

– il Paese di lavorazione;

– il Paese di confezionamento.

Qualora il riso sia coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese sarà sufficiente l’utilizzo della dicitura “origine del riso” seguita dal nome del paese.

Qualora la coltivazione, la lavorazione e il confezionamento avvengano in più paesi dell’Unione europea (nel prosieguo UE) e/o in paesi extra UE, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, saranno utilizzate le diciture “UE”, “non UE” e “UE e non UE”.

Le indicazioni sull’origine andranno apposte in etichetta “in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili…stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x)…non sia inferiore a 1,2 millimetri.” (art 4 del decreto in esame).

Quanto alle paste alimentari di grano duro (per la definizione di paste alimentari di grano duro il decreto rinvia al DPR n 187/2001).

Sull’etichetta della pasta dovranno essere indicati:

– il Paese di coltivazione del grano;

– il Paese di molitura ovvero il nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Qualora la coltivazione e la molitura avvengano in più paesi dell’UE e/o in paesi extra UE, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, saranno utilizzate le diciture “UE”, “non UE” e “UE e non UE”.

In deroga a quanto appena detto, qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il 50% in un singolo paese, per l’operazione di coltivazione si potrà utilizzare la seguente dicitura: “nome del Paese nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro” e, a seguire, la dicitura “e altri Paesi” “UE”, ”non UE”, UE e non UE” a seconda del caso concreto (art 3 del decreto in esame).

Le indicazioni sull’origine andranno apposte in etichetta “in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x)…non sia inferiore a 1,2 millimetri.” (art 4 del decreto in esame).

Per il resto, le disposizioni di entrambi i decreti sono pressoché identiche.

All’art 5 di ambedue i decreti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi sopra descritti.

Si tratta delle sanzioni di cui all’art 18 co 2 DLvo n 109/1992 (decreto legislativo che ha costituito “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), sanzioni amministrative pecuniarie che partono da un minimo edittale di € 1600,00 fino ad un massimo edittale di € 9.500,00.

Da segnalare poi, in particolare, gli artt. 6 e 7 dei decreti in questione.

L’art 6 prevede che le disposizioni sopra dette non si applichino “a prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo”.

L’art 7 prevede, fra le altre cose, che i prodotti che non soddisfino i requisiti stabiliti dai decreti in esame potranno “essere commercializzati fino ad esaurimento scorte”, qualora siano “immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore” degli stessi e che, in ogni caso, i decreti perderanno efficacia in caso di adozione da parte della Commissione europea degli atti esecutivi di cui all’art 26 paragrafi 5 e 8 del Regolamento n 1169/2011/UE.

Infine, non si deve dimenticare che le violazioni in materia di origine e provenienza potrebbero dare luogo a problematiche di tipo penale, quali quelle legate al reato di frode nell’esercizio del commercio ex art 515 c.p. o ad altre fattispecie penali.

Seguici sui Social

Iscriviti alla Newsletter

Genova, it

Indirizzo
Viale Padre Santo 5/11B
Genova, Italia 16123
Contatti
T. +39 010 83 15 280
F. +39 010 83 15 285
segreteria@contegiacomini.net

Milano, it

Indirizzo
Via Sant'Andrea 3
Milano, Italia 20121

Roma, it

Indirizzo
Via del Babuino 51
Roma, Italia 00187