The pos requirement for merchants and professionals: what do they face if they do not equip themselves with pos or refuse debit and credit card transactions? Overview of what Italian law provides.
Quante volte siete andati in un bar, da un parrucchiere o in un taxi e, a corto di contanti, alla vostra richiesta di pagare con bancomat o carta di credito vi siete sentiti dire che non l’accettavano?
Quante volte siete dovuti uscire dal negozio a mani vuote o siete dovuti andare di corsa a ritirare per pagare con i contanti? Tante, troppe. La domanda in questi casi sorge spontanea: i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici? Oppure sono obbligati ad accettarli? Cosa dice la legge a riguardo?
Innanzitutto, bisogna individuare quali sono le categorie che hanno l’obbligo di dotazione del Pos (Point of Sale). Predetto dovere riguarda qualsiasi attività commerciale: negozi, bar, tabaccherie, supermercati, pizzerie, ristoranti.
Anche le attività itineranti, cioè i venditori ambulanti e gli esercenti che operano attraverso mercati e fiere, sono tenuti ad esserne in possesso. I lavoratori autonomi, liberi professionisti e artigiani rientrano altresì tra le categorie interessate dalle norme (avvocati, medici, idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, psicologi ecc) indipendentemente dal regime fiscale adottato. Non sono altresì esenti tassisti e conducenti che prestano un servizio di tipo NCC (servizio di noleggio con conducente).
Individuati i soggetti che sono tenuti ad avere il Pos e che sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici occorre vedere cosa prevede la legge a riguardo.
Il primo riferimento normativo è stato il D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0) il quale all’articolo 15, comma 4 prevedeva che: “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”. Nel 2014 il Ministero dello sviluppo economico, quindi, ha previsto l’obbligo, senza però prevedere alcun tipo di sanzione, per i commercianti e professionisti di accettare i pagamenti elettronici, con carte di debito, per cifre superiori a € 30 (sotto tale cifra l’obbligo veniva meno).
Successivamente la Legge di Stabilità del 2016, inoltre, ha abbassato la soglia minima da € 30 ad € 5.
Con il Decreto-legge n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale) sono state finalmente previste sanzioni a carico dei commercianti e dei professionisti che non accettavano pagamenti elettronici. L’art. 23 del prefato Decreto-legge, prevedeva per coloro che non rispettavano le disposizioni normative inerenti l’accettazione di pagamenti elettronici, la possibilità di incorrere in una sanzione pecuniaria pari ad € 30 più il 4% dell’importo rifiutato.
Ça va sans dire una tale norma non è piaciuta ai commercianti ed ai professionisti i quali, a seguito di svariate proteste, sono riusciti ad ottenere l’abrogazione dell’art. 23 nella legge di conversione del decreto.
Ad oggi, quindi, non è prevista alcuna sanzione per il rifiuto del pagamento con moneta elettronica.
Tutto ciò sfocia in un paradosso tipicamente italiano: i commercianti ed i professionisti sono obbligati per legge ad avere il Pos e non possono negare ai propri clienti il pagamento del servizio con carta o bancomat per importi superiori a € 5, ma, in caso di violazione di detto obbligo, non incorrono ad alcun tipo di sanzione.
Ma perché queste categorie sono così restie ad accettare pagamenti con carte di debito e/o credito?
Per rispondere a questa domanda bisogna vedere a quali oneri, soprattutto economici, vanno incontro. Innanzitutto, i commercianti hanno svariati costi tra i quali, ad esempio, quelli di installazione del Pos; il canone mensile per il solo fatto di essere dotati di Pos e ogni qualvolta accettino un pagamento elettronico, devono pagare le commissioni sulle transazioni con carte di credito. Occorre precisare che i costi sulle transazioni possono dividersi in due categorie: costi fissi e costi a percentuale.
I costi fissi sono quei costi che vengono applicati da alcune banche e che di norma si aggirano sui 10 centesimi i quali, però, se applicati sui pagamenti inferiori a € 10, vanno a pesare su circa l’1% dell’incasso.
I costi a percentuale per transazione, invece, dipendono dal tipo di carta e dal circuito utilizzati.
Da questa breve panoramica si evince come i commercianti ed i professionisti siano i soli soggetti gravati dai costi applicati dalle banche su ogni pagamento effettuato con carta di debito e/o credito, motivo per il quale molto spesso questi ultimi vengono rifiutati.
Ma se i commercianti non vengono sanzionati se rifiutano la transazione elettronica, cosa può fare, quindi, un consumatore al quale viene rifiutato l’utilizzo del Pos? Se ha già usufruito del servizio (ad esempio una cliente che ha già fatto taglio e piega dal parrucchiere e quest’ultimo al momento di pagare la informa che il Pos è fuori servizio), può o saldare il debito successivamente o andare al ritirare il denaro contante.
Ovviamente il cliente potrà sempre provvedere a segnalare l’accaduto all’Agenzia delle Entrate competente o alla Guardia di Finanza, i quali svolgeranno gli opportuni controlli per capire se, dietro a tale rifiuto, c’è una volontà dell’esercente di violare la legge o non rendere tracciabili gli incassi ai fini fiscali i propri guadagni.
Ad oggi, però, possiamo finalmente dire che questo assurda situazione sembrerebbe volgere al termine, poiché proprio in questi giorni è stato presentato un emendamento al decreto-legge n. 152 del 6/11/2022, decreto inerente le misure urgenti da adottare per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Detto emendamento è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera e prevede l’introduzione dell’art. 19 bis, che va a modificare l’art. 15 del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e ne modifica il comma 4, il quale ora recita: “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.” La novità più interessante, però, è quella che prevede l’introduzione, dopo il suddetto comma 4, del nuovo comma 4 bis, il quale prevede, a partire dal 1 gennaio 2022, l’introduzione di una sanzione per la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato ad accettare tali modalità. Vi sarà, quindi, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.
Ad oggi, quindi, possiamo finalmente affermare che i commercianti e i professionisti che non adottano il Pos e che non accettano i pagamenti elettronici, saranno sanzionati.
Emanuela Ras