Categorie: Diritto Civile ed Internazionale | Diritto Unione Europea e Antitrust

Private enforcement all’italiana, ossia l’attuazione della direttiva 2014/104/UE
Data: 18 Dic 2017
Autore: Serena Pagliosa

A brand new law in competition matter: from 2017 the directive 2014/104/EU of 26 November 2014 “on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union” entered into force in Italy (Italian Legislative Decree n. 3/2017)

Il Decreto Legislativo n. 3/2017, altro non è che la trasfusione, nel nostro ordinamento nazionale, della disciplina dettata dalla direttiva 2014/104/UE, che si occupa delle azioni per il risarcimento del danno da violazioni di norme in materia di diritto della concorrenza.

Abbiamo quindi finalmente anche in Italia una chiara legge sul c.d. private enforcement che si affianca alla disciplina del public enforcement.

Chiunque (ovviamente se danneggiato) può invocare la tutela prevista dal nuova normativa.

In particolare, il soggetto danneggiato può essere, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del richiamato Decreto sia l’”acquirente diretto”,  sia l’”acquirente indiretto” (ossia il soggetto che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi).

Si segnala immediatamente che la competenza per le controversie de quibus (cfr. art. 18 Competenza dei tribunali per le imprese) spetta alla Sezione Specializzata in materia di impresa di Milano  – per gli uffici ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)- alla Sezione Specializzata in materia di impresa di Roma  – per gli uffici dei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata) – e alla Sezione Specializzata in materia di impresa di Napoli – per gli uffici giudiziari dei distretti di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.

Il Decreto definisce chiaramente il tipo di  danno oggetto di risarcimento; esso invero consiste nel  “…danno emergente, … lucro cessante e non determina sovracompensazioni”. Ovviamente spetterà al giudice determinare il danno, in conformità alle regole civilistiche italiane, con facoltà di chiedere anche la consulenza alla stessa AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per avere chiarimenti in merito alla quantificazione del danno.

In tema di prove, si evidenzia che con l’introduzione del Decreto si stabilisce che, ai fini dell’azione per il risarcimento del danno, si ritiene definitivamente accertata la violazione del diritto della concorrenza riconosciuta da una decisione definitiva dell’autorità antitrust nazionale (provvedimento non più impugnabile avanti ad un giudice amministrativo, ovvero, una sentenza passata in giudicato).

Invece, la decisione definitiva con cui una autorità garante o il giudice del  ricorso  di  altro  Stato  membroaccerta una violazione  del  diritto  della  concorrenza  costituisce prova, nei confronti dell’autore, della  natura  della  violazione  e della sua portata materiale,  personale,  temporale  e  territoriale, valutabile insieme ad altre prove”.

Non ci resta che attendere di esaminare i provvedimenti giurisdizionali e quindi conoscere le modalità concrete di applicazione della novella.

 

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