European Union and agricultural products and foodstuffs: opportunities arising from the geographical indications and traditional specialities.
The Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs introduced three EU schemes known as PDO (protected designation of origin), PGI (protected geographical indication) and TSG (traditional speciality guaranteed) to promote and protect names of quality agricultural products and foodstuffs.
The purpose of these schemes is to encourage diverse agricultural production, protect product names from misuse and imitation, promote rural and agricultural activity, help producers to obtain a premium price for their authentic products and on the other hand help consumers by giving them information concerning the specific character of the products so they can buy quality products with guarantees for the production, processing and geographic origin.
L’Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (nel prosieguo anche DOP), a indicazione geografica protetta (nel prosieguo anche IGP) e a specialità tradizionali garantite (nel prosieguo anche STG) riconosciuti dall’Unione Europea (nel prosieguo anche UE).
L’UE ha cominciato la politica comunitaria in difesa dei suoi prodotti tipici di qualità nel 1992 con i Regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 che hanno uniformato le preesistenti normative nazionali sviluppando i marchi DOP, IGP e STG. Successivamente, sono stati emanati i Regolamenti 510/2006 sulle DOP ed IGP e il 509/2006 sulle STG che hanno sostituito i precedenti, a loro volta poi abrogati e sostituiti dal recente Regolamento UE n. 1151/2012 (nel prosieguo anche Regolamento), al quale si affianca il sistema di denominazioni già previsto per i vini.
Nello specifico:
Il marchio DOP è concesso ai prodotti agroalimentari le cui caratteristiche di qualità dipendono del tutto o in parte dall’ambiente geografico in cui sono prodotti. L’ambiente unisce fattori naturali, come il clima e le risorse, a fattori umani, come le tecniche di produzione e trasformazione tipiche di un’area delimitata. Tutte le fasi produttive devono avvenire proprio in tale area;
Il marchio IGP viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari che posseggono qualità o caratteristiche determinate dall’origine geografica. Al fine di ottenere detto marchio, è sufficiente che almeno una delle fasi produttive avvenga in un’area geografica determinata; per questo motivo, la procedura in questione è meno vincolante rispetto a quella richiesta per l’ottenimento del marchio DOP;
Il marchio STG riguarda invece i prodotti che rispettano una ricetta tradizionale tipica. E’ il metodo di produzione, e non la zona di origine, che contraddistingue il prodotto. Per utilizzare il marchio STG è sufficiente rispettare il disciplinare e che il luogo di produzione e l´origine delle materie prime siano all´interno dell´Unione Europea.
Ad oggi, sono 271 i prodotti agroalimentari italiani iscritti nel Registro europeo delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Senza contare poi i prodotti per i quali è in corso la procedura di riconoscimento.
Si pensi poi che, proprio la dieta mediterranea, è entrata a far parte del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco.
In ogni caso, a prescindere dai formali riconoscimenti sopra detti, i prodotti agroalimentari italiani costituiscono vere e proprie eccellenze sia a livello nazionale, che a livello europeo ed internazionale.
In particolare, la Liguria offre una vasta gamma di prodotti di grande qualità le cui caratteristiche sono profondamente legate al territorio e alle tradizioni.
Alcuni di essi hanno già ottenuto la certificazione dell’Unione Europea come prodotti DOP e IGP. Molti altri davvero la meriterebbero.
Si ricorda che, sono prodotti DOP i seguenti:
• Olio extravergine di oliva “Riviera Ligure”;
• Basilico Genovese.
Sono prodotti IGP i seguenti:
• Acciughe sotto sale del Mar Ligure, il cui disciplinare di produzione è stato pubblicato sulla G.U. n. 219/2008;
• Focaccia di Recco col formaggio, il cui disciplinare di produzione è stato pubblicato sulla G.U. n. 8/2015.
Va segnalato poi che a inizio 2015, uno dei prodotti tipici liguri più famosi nel mondo, ovvero il pesto genovese al mortaio, si è candidato ad entrare nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco per essere, da una parte, patrimonio etno-antropologico tipico della Liguria e, dall’altra, per essere un cibo naturale di alta qualità e salubrità, caratteristico di quella dieta mediterranea il cui valore è già stato riconosciuto dall’Unesco.
Una attenzione particolare va poi riservata al settore delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati e dei prodotti vitivinicoli con riferimento ai quali la Liguria è famosa in tutto il mondo (si pensi, a titolo di esempio, ai seguenti vini liguri: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio, Riviera Ligure di Ponente, Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Val Polcevera).
La procedura per poter ottenere la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta è descritta nel Regolamento UE n. 1151/2012.
Innanzitutto, è necessario presentare una domanda di registrazione da parte di una organizzazione (sotto forma di associazione, cooperativa, consorzio o altra forma giuridica) composta da produttori agricoli e/o trasformatori appartenenti alla filiera del prodotto e della quale possono far parte anche altre parti interessate (ad esempio commercianti) presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (nel prosieguo MiPAAF) e presso la struttura regionale competente (ad esempio la Camera di Commercio).
Tale domanda deve contenere:
il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità/organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
il Disciplinare di produzione del prodotto, che deve comprendere: il nome da proteggere, la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che provano il legame tra essa e il prodotto, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, il nome e l’indirizzo delle autorità/organismi che ne verificano il rispetto, qualsiasi regola specifica che riguardi l’etichettatura del prodotto. Va sin da ora sottolineato che la costruzione del Disciplinare è una fase importantissima per gli operatori poiché esso regola l’accesso all’uso del nome geografico e ogni produttore del bene certificato dovrà attenersi alle indicazioni e/o prassi operative in esso descritte.
A seguito della presentazione della domanda, il MiPAAF, acquisito il parere della Regione e della struttura regionale competente e verificata la rispondenza della domanda con i requisiti stabiliti dal Regolamento 1151/2012, se non vi sono difformità, pubblica la proposta di Disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualsiasi soggetto che abbia un interesse legittimo ha 30 giorni per presentare opposizione, dopo di che, il Ministero presenta la domanda alla Commissione Europea, la quale, una volta esaminata la conformità della richiesta al Regolamento, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE entro il termine di 6 mesi.
Se entro 3 mesi dalla pubblicazione non vi è alcuna opposizione, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene iscritto nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette.
Si precisa che possono essere iscritti in tale registro anche i nomi geografici che riguardano prodotti di Paesi terzi i quali, ovviamente, dovranno rispettare i requisiti richiesti dal Regolamento, oltre che risultare protetti nel Paese di origine (il primo prodotto alimentare extraeuropeo ad iscriversi nel registro europeo è stato il Caffè di Colombia IGP, nel 2007).
A tal proposito, la Cina ha siglato da alcuni anni un accordo con l’Unione Europea che prevede per i firmatari il reciproco riconoscimento di una decina di rispettivi prodotti a denominazione protetta all’interno del proprio territorio, proteggendoli quindi da eventuali tentativi di usurpazione o di imitazione del marchio (ad esempio, i prodotti cinesi riconosciuti come DOP e IGP dall’UE sono: Jinxiang Da Suan Igp (aglio); Guanxi Mi You Dop (agrume); Lixian Ma Shan Yao Igp (tubero detto igname); Longjing cha Dop (thé); Shaanxi ping guo Dop (mela); Longkou Fen Si Igp (vermicelli); Zhenjiang Xiang Cu (aceto); Yancheng Long Xia (gambero); Pinggu Da Tao (pesca)). Si tratta quindi di uno scenario positivo, poiché grazie a questo mutuo riconoscimento tra l’UE e la Cina è possibile proteggere i prodotti europei DOP e IGP nell’ambito di questo importante mercato di sbocco che si sta aprendo alle esportazioni comunitarie (per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, sta crescendo in modo esponenziale l’esportazione di vini e spumanti).
Tornando al Regolamento, ai sensi dell’art. 13, i nomi registrati sono protetti contro:
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nel caso in cui tali prodotti siano comparabili a quelli registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto;
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole che riguardi la provenienza, l’origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o l’imballaggio, nelle pubblicità o sui documenti relativi al prodotto che potrebbe così indurre in errore sulla sua origine;
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.
Ad oggi, infatti, sul mercato si riscontra nel settore dell’offerta una vastissima concorrenza tra i produttori ed è sempre più difficile per il consumatore differenziare un prodotto dall’altro. In tale contesto, per i produttori è importante far percepire ai consumatori che il proprio prodotto tipico è diverso dagli altri in virtù delle caratteristiche legate alla sua origine e far sì che gli stessi possano identificarli in modo corretto sul mercato. Allo stesso tempo, i consumatori, che sono soprattutto alla ricerca di prodotti di qualità (qualità che è valutata sulla base della provenienza e dell’origine del prodotto stesso), sono garantiti.
Per questo motivo l’Unione Europea ha voluto mettere a disposizione dei produttori le denominazioni geografiche, affinché esse siano usate come strumento di differenziazione favorendo non solo una concorrenza leale e un maggior sviluppo delle produzioni regionali ma, come già sottolineato, permettendo ai produttori di tutelarsi anche da eventuali abusi o imitazioni. Con un conseguente beneficio per i consumatori.
Ulteriori obiettivi specifici, oltre a quelli indicati dall’art. 13 sopra riportato, sono poi quelli di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e le caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, oltre a garantire il rispetto uniforme nell’intera Unione Europea dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi dei prodotti registrati con tali denominazioni.
Un esempio pratico della tutela offerta dalle denominazioni e indicazioni geografiche protette risale al febbraio 2014 e riguarda un caso di abuso del nome protetto “Olio extra vergine d’oliva Toscano IGP”.
Nei famosi magazzini “Harrods” di Londra e sul loro sito web, infatti, veniva venduto un olio, imbottigliato nel Regno Unito e marchiato Harrods, il quale faceva palesi riferimenti sulla propria etichetta all’olio extra vergine d’oliva Toscano IGP, inserito nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette. Per tale motivo, è stato possibile sospendere immediatamente la commercializzazione di questo prodotto tramite l’attuazione della clausola ex officio (clausola introdotta nel 2012 dal Parlamento europeo all’interno del “pacchetto qualità” per tutelare i prodotti certificati “da usurpazioni, imitazioni ed evocazioni”) che regola la collaborazione internazionale in materia di frodi alimentari e contraffazioni.
In base a tale clausola, tutti gli Stati membri sono tenuti a contrastare eventuali contraffazioni di prodotti tutelati anche se provenienti da un altro Paese. In questo caso, la procedura è stata infatti attivata dal Department for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito a seguito della richiesta dell’Ispettorato repressione frodi del Ministero delle Politiche agricole italiano.
In conclusione, i marchi DOP, IGP e STG, da una parte, difendono e valorizzano le produzioni di qualità, scoraggiando pratiche dannose per il settore agroalimentare che è uno dei settori strategici per l’economia comunitaria; dall’altra, costituiscono una garanzia nei confronti dei consumatori, poiché garantiscono un’informazione affidabile per quanto riguarda l’origine geografica dei prodotti e dei loro processi produttivi così che questi possano fare scelte d’acquisto più consapevoli.