The regulation of the purchase and the detention of the weapons and munitions is in Italy extremely confused. It is formally still in life the “Regio Decreto 773/1931” but, over the years, it were published several other norms on this subject.
Concerning the hypothesis of civil and criminal responsibility, the risks are a lot also in case of incident occurred on the rifle range. Only an efficient organizational structure and a good insurance policy can cover the bad consequences of an incident.
Conte & Giacomini Avvocati, oltre ad occuparsi di questioni legali attinenti la regolamentazione dell’industria dell’aviazione e della difesa, ha affrontato recentemente alcune problematiche attinenti la gestione dei poligoni di tiro e dei campi di tiro adibiti a tiro a segno.
La normativa di riferimento appare particolarmente frammentata e disomogenea poiché la materia ha visto succedersi negli anni un numero sempre crescente di interventi legislativi.
Ad oggi, è ancora in vigore il Regio Decreto n. 773 del 1931 denominato “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, il quale fornisce, fra le altre, la principale regolamentazione in tema di acquisto e detenzione di armi e munizioni, nonché del rilascio delle relative autorizzazioni.
La materia è stata tuttavia successivamente integrata con l’emanazione, fra gli altri, della Legge n. 110 del 1975, rubricata “Normativa sul Controllo delle armi, munizioni ed esplosivi”, nonché del Decreto legislativo n. 66 del 2010 detto “Codice dell’ordinamento Militare” e relativo regolamento attuativo (D.P.R. 90 del 2010).
Trattandosi, nella fattispecie, di un poligono regolarmente iscritto alla federazione nazionale di tiro a segno (Unione Italiana Tiro a Segno – UITS), rilevano anche le disposizioni specifiche della federazione per la conduzione delle gare di tiro con pistola o carabina oppure delle gare di bersaglio mobile.
Uno dei temi di maggior interesse per i gestori del poligono di tiro riguarda i profili di responsabilità civile e penale, nell’ambito della gestione delle linee di tiro, sia nei confronti degli amministratori sia nei confronti del poligono quale ente.
Sotto il profilo della responsabilità civile, le principali forme di responsabilità che entrano in gioco concernono la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art 2050 c.c., la responsabilità dei precettori e maestri d’arte ex art. 2048 c.c. nonché la più “generica” responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Si tratta di forme di responsabilità particolarmente severe, poiché la relativa prova liberatoria richiede di soddisfare parametri piuttosto stringenti. Per la maggior parte delle forme di responsabilità sopra esposte si parla, infatti, di “forme di responsabilità oggettiva”. Il sistema normativo, tuttavia, consente di ovviare alle severe conseguenze civili in capo al danneggiante mediante la stipula di adeguate polizza assicurative, posto che, come noto, la responsabilità civile comporta solo l’obbligo di risarcire il corrispondente danno.
Sotto il profilo della responsabilità penale, invece, potrebbero essere rimproverate varie ipotesi delittuose (lesioni colpose, omicidio colposo o altro) nei confronti degli amministratori ai sensi del secondo comma dell’art. 40 c.p.. Detto comma, infatti, recita: “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Gli amministratori del poligono potrebbero così essere coinvolti in un procedimento penale ove venga provata una loro condotta omissiva colpevole. Tale condotta viene riconosciuta allorquando un soggetto, discostandosi dai canoni di diligenza, prudenza e perizia propri dell’ “agente modello”, ometta di compiere tutte le condotte ragionevolmente idonee ad impedire la verificazione dell’evento. È, tuttavia, ulteriormente necessario che venga riconosciuto in capo a tale soggetto un obbligo giuridico di impedire l’evento che costante giurisprudenza riconosce possa discendere tanto da norme espresse di diritto pubblico o privato, quanto da mere circostanze di fatto. Tale situazione viene definita “posizione di garanzia”.
Esistono, tuttavia, dei rimedi preventivi che appaiono idonei a ridurre il rischio che un eventuale inquirente possa valutare come negligente la condotta dell’amministratore.
In tale ottica, è stata predisposta una serie di procedure volte, in via preventiva, a ridurre il rischio di verificazione di incidenti sul poligono. Nel caso si verificasse ugualmente un incidente, tale strutturazione potrà essere valutata quale esimente in un possibile coinvolgimento penale.
In questo settore, inoltre, osserviamo che la predisposizione di un adeguato modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 potrebbe portare il Giudicante ad escludere che la responsabilità per un incidente occorso sul poligono possa essere estesa al poligono stesso in quanto ente e, pertanto, astrattamente assoggettabile alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto legislativo.
In ultimo, si ritiene utile segnalare l’ulteriore approfondimento compiuto in merito alla durata della licenza di direttori e istruttori di tiro. A seguito, infatti, dell’emanazione del decreto legge n. 5/2012 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), le sopra menzionate licenze devono ritenersi soggette a rinnovo triennale, anziché a quello annuale precedentemente previsto.