Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Quando gli atti persecutori vengono posti in essere nei confronti dei vicini di casa: lo stalking condominiale
Data: 02 Ott 2018
Autore: Serena Pagliosa

While (the term) “stalking” is usually strictly associated with the behaviour of former spouses or companions, the law has been recently applied by courts in a more extensive way. The meaning of art. 612 bis c.p. has in fact been extended by courts to all those cases where the persecutory or the menacing behaviours come from people other than the former companions only, such as the neighbours.

È noto che molte fattispecie di reato, pensate dal Legislatore per essere applicate a determinati ambiti del vivere sociale, una volta posti nell’ordinamento giuridico, si trovano a “vivere di vita propria”, di talché vengono applicate dai Giudici a settori che in origine non sono stati contemplati dal Legislatore medesimo.

Anche il reato di stalking non si sottrae a questo fenomeno che, secondo il codice penale, si configura quando un soggetto, mediante atti di minaccia o molestia, provoca nella vittima un grave e perdurante stato d’ansia, tanto da ingenerare in quest’ultima un fondato timore per l’incolumità fisica propria o dei propri familiari o tale da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita (art. 612 bis c.p.). Ebbene, tale fattispecie di reato è entrata nel bagaglio conoscitivo, anche dei non cultori del diritto, con un’accezione ben precisa. Infatti il termine stalking viene comunemente associato ai comportamenti minacciosi e molesti, posti in essere da ex coniugi o compagni respinti.

Tuttavia, l’art. 612 bis c.p. non prescrive la fattispecie incriminatrice ed i relativi elementi costitutivi, richiedendo che la stessa si applichi alle condotte sopra descritte. Il Legislatore infatti ha previsto una fattispecie ad ampio spettro applicativo che fuoriesce dall’angusto ambito delle relazioni sentimentali.

Infatti, la giurisprudenza ha applicato il reato di atti persecutori anche ad altri ambiti, quali ad esempio i rapporti tra vicini, ritenendo sussumibile nella fattispecie criminosa descritta nell’art. 612 bis c.p. le condotte di minaccia o molestia, poste in essere nei confronti di un soggetto facente parte di un condominio.  Come tutti sanno, il condominio è spesso fonte di dissidi e contrasti che possono, talvolta, confluire nell’area del penalmente rilevante quando, ad esempio, un soggetto subisce vere e proprie vessazioni o soprusi per opera di un condomino, caso di cui anche il nostro Studio si è recentemente occupato.

Per comprendere appieno tale variante, vengono qui riportate alcune sentenze della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.

Il caso che ha esteso ufficialmente l’ambito di applicazione dell’art. 612 bis c.p. alla realtà condominiale, riguardava un condomino che aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’immobile. La Corte, in tale occasione, aveva preliminarmente ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il reato di atti persecutori è integrato anche con due sole minacce o molestie purché siano tali da ingenerare uno stato di timore per l’incolumità della vittima. I Giudici di Legittimità hanno poi chiarito che gli atti persecutori dovrebbero applicarsi solo nei confronti del soggetto direttamente minacciato o colpito dagli attacchi persecutori. Nel caso di specie, peraltro, sebbene le vittime degli atti di minaccia e molestia fossero solo alcune donne del condominio, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto il comportamento dell’imputato generava un perdurante stato d’ansia in tutte le donne dell’immobile, che hanno mutato le loro abitudini di vita pur di non incontrare l’aggressore. (v. sent. Cass. Sez. V, n. 20895/2011).

La configurazione del reato di stalking a danno di più persone è stata anche ribadita recentemente da un’altra sentenza della Corte di Cassazione, che ha condannato un soggetto per aver posto in essere molestie e danneggiamenti nei confronti di tredici condomini. La pluralità di persone offese dal reato di atti persecutori è possibile quando il danno è arrecato a diverse persone, tra loro accomunate dal fatto che la minaccia arrecata ad alcuni soggetti – in tal caso i condomini – può avere conseguenze dannose anche per altri. L’imputato, infatti, per circa un anno aveva posto in essere condotte gravissime, quali abbandonare escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni dei condomini, gettare acido muriatico nei locali comuni dell’edificio e danneggiare alcune autovetture del vicinato. (v. sent. Cass. Sez. V. n. 26589/2014).

Un altro principio, che caratterizza tale fattispecie di reato, è che l’accertamento del delitto di stalking può fondarsi sulle sole dichiarazioni della vittima, una volta valutata l’attendibilità del soggetto dichiarante e delle affermazioni rese. Una recente sentenza ha condannato un condomino per aver esasperato un vicino di casa, causando in quest’ultimo un grave stato d’ansia e costringendolo ad assumere tranquillanti e ad assentarsi dal lavoro. In tale caso, l’accertamento della responsabilità dell’aggressore si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima e sugli elementi sintomatici del turbamento psicologico. (v. sent. Cass. Sez V n. 26878/2016).

Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la figura dello stalking condominiale, fino ad adottare la misura dell’allontanamento dell’aggressore dal condominio, al fine di tutelare gli altri condomini. (Tribunale di Padova 23 marzo 2015). Tale misura, che può sembrare estrema, va considerata alla luce del contesto nella quale viene applicata: infatti, convivere quotidianamente con un vicino che pone in essere condotte persecutorie e minatorie può realmente rendere angosciante la quotidianità degli altri abitanti dell’immobile.

Tali sentenze sono paradigmatiche della tendenza descritta all’inizio di tale articolo. Infatti, sebbene certe fattispecie di reato sono originariamente pensate per essere inquadrate in determinati settori, le stesse, se la lettera della norma lo consente – come l’art. 612 bis c.p. – sono successivamente applicate anche in altri ambiti.

Elodie Morino

 

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