In this piece, the new regulation which adapt the Italian policy on refunds for travel and tour packages cancellation (due to the COVID-19 pandemic) to the European directives, will be assessed. The focus is about what travelers may expect and how to deal with the confusing situation that the world has to deal with.
- Premessa: Il Decreto Legge 77/2020 e la procedura d’infrazione europea
La normativa nazionale in tema di rimborso viaggi, pacchetti vacanze ed eventi culturali o dello spettacolo cancellati a causa della pandemia di COVID-19 è passata al vaglio della Commissione Europea, la quale ha iniziato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Il fatto che l’articolo 28 del D.L. n. 9/2020 (“rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici”) e gli articoli 88 e 88 bis del D. L. n. 18/2020 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”) lasciassero al vettore od all’agenzia di viaggio la libertà di scegliere fra l’emissione di un voucher o il rimborso del pagamento ricevuto, senza garantire al cliente la possibilità di accettare l’offerta, è stato visto dalle autorità europee come un’autorizzazione al rilascio di voucher a prescindere. Ciò risulta evidentemente svantaggioso per il viaggiatore. Nello specifico la normativa italiana è incompatibile con le disposizioni della direttiva 2008/122/CE recepita dal Codice turismo nazionale.
Il governo è tuttavia, già intervenuto. Infatti, il 17 luglio 2020 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 77 di conversione con modifiche del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
In data 30 ottobre 2020, la Commissione Europea ha deciso di archiviare i procedimenti di infrazione avviati nei confronti dell’Italia, ritenendo che la normativa in esame sia stata nel frattempo corretta in maniera conforme alle indicazioni dell’UE (cfr. la Raccomandazione 2020/648 della Commissione del 13 maggio relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19).
- Cosa aspettarsi in caso di cancellazione dei diversi titoli d’acquisto alla luce del D.L. 77/2020
Sostituendo i commi 11 e 12 dell’articolo 182 del D. L. 34/2020 ed introducendo i nuovi commi 12 bis e 12 ter, Il D. L. n. 77/2020, ha modificato la disciplina prevista dall’art. 88 bis del D.L. n.18/2020 in senso più favorevole al viaggiatore.
Innanzitutto, il comma 12 bis specifica che la durata del voucher viene estesa da 12 a 18 mesi, anche per i voucher emessi prima della data di entrata in vigore della disposizione, la quale esercita pertanto, efficacia retroattiva.
Mentre il comma 12 ter introduce un’importante novità: la costituzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, al fine di indennizzare i consumatori titolari di voucher non ancora utilizzati al momento della scadenza di validità o non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. In tal modo il governo intende conferire una tutela ulteriore ai viaggiatori.
L’indennizzo sarà riconosciuto proporzionalmente alla dotazione del fondo.
- Titolo di viaggio
Nel caso in cui sia stato acquistato un biglietto aereo, del treno, del traghetto o del bus e non sia più possibile partire a causa dei provvedimenti adottati dalle Autorità per l’emergenza Coronavirus, nasce il diritto al rimborso del prezzo del biglietto stesso come stabilito dall’art. 88-bis del D.L. 18/2020.
Il viaggiatore impossibilitato a partire può annullare la propria prenotazione per impossibilità della prestazione (ai sensi dell’art. 1463 codice civile) ed esercitare il diritto di recesso (ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo).
Il diritto al rimborso deve essere fatto valere entro 30 giorni decorrenti dai diversi termini identificati specificamente dall’articolo 28 comma 1 del D.L. n. 9/2020. Si tratta di tutte le persone che per provvedimento delle Autorità competenti, non possono allontanarsi dal luogo della loro residenza o del loro domicilio e dei soggetti aventi come destinazione un luogo al quale non è possibile accedere.[1] Tali soggetti dovranno allegare il titolo di viaggio precedentemente acquistato e la documentazione ad esso relativa.
Quando, invece, il recesso dal contratto di trasporto sia effettuato dal vettore, sarà quest’ultimo, a dover comunicare tempestivamente al cliente l’annullamento del viaggio.
In entrambi i casi, il vettore dovrà provvedere a rimborsare il viaggiatore mediante la restituzione del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, oppure tramite il rilascio di un voucher (valido per 18 mesi).
Per le prenotazioni dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cancellate entro il 31 luglio:
Il comma 11 stabilisce che per le prenotazioni dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cancellate entro il 31 luglio, il voucher deve essere emesso entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso ed è valido per diciotto mesi dall’emissione.
Siccome, il comma 12 prevede che l’emissione del voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio non richiede l’accettazione del destinatario, (in questo caso) il voucher è l’unica soluzione di cui il consumatore può beneficiare.
Nei casi di recesso esercitato in data successiva al 31 luglio:
L’offerta del voucher deve essere necessariamente accettata dal viaggiatore, altrimenti il vettore deve procedere al rimborso.
Ad ogni modo, ai sensi del comma 12 bis, se i voucher non verranno utilizzati entro 18 mesi dall’emissione, il corrispettivo monetario dovrà essere corrisposto dal vettore entro 14 giorni dalla scadenza del voucher stesso. Nonostante abbia ricevuto un voucher, il viaggiatore potrà ancora ottenere il rimborso monetario; dovrà solo aspettare la scadenza del termine di 18 mesi.
Inoltre, il comma 12 bis precisa che per i voucher emessi limitatamente ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, e non utilizzati per la prenotazione di altri servizi, il rimborso monetario dell’importo versato può essere richiesto decorsi 12 mesi dall’emissione. Il rimborso sarà corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta.
Il viaggiatore avrà quindi, 18 mesi di tempo per utilizzare il voucher, ma, una volta decorsi 12 mesi, potrà comunque decidere di pretendere il rimborso monetario.
Viene aggiunto, dal comma 11, che il voucher può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successivamente al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro 18 mesi dall’emissione, cioè entro la scadenza del voucher. Pertanto, la data di partenza può anche essere prevista successivamente al termine di validità.
Nel caso dei viaggi all’estero annullati a causa dei divieti di sbarco da parte delle autorità locali a chi provenga dall’Italia, conta la data prevista per la partenza e il rimborso o il voucher si possono ottenere solo se il biglietto è stato acquistato in Italia.
La procedura e le regole del rimborso sono le stesse anche nel caso di acquisto del biglietto tramite un’agenzia o un portale di prenotazione.
- Pacchetto turistico
Anche coloro che hanno acquistato un pacchetto turistico (caratterizzato dalla combinazione di diversi servizi turistici, ad es. trasporto e alloggio) hanno il diritto ad essere rimborsati integralmente. Il recesso del contratto di acquisto può essere esercitato dagli acquirenti stessi ma anche dagli organizzatori, quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati dalle Autorità a causa dell’emergenza epidemiologica.
Quando il recesso è esercitato dal turista, la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio del pacchetto turistico o al più tardi entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni che hanno impedito la partenza (ad es. della quarantena) o dalla data prevista per la partenza nel caso di impedimento di sbarco o approdo all’estero. Ovviamente il viaggiatore dovrà allegare la documentazione relativa al contratto d’acquisto del pacchetto.
Nel caso in cui, invece, il recesso dal contratto di pacchetto turistico sia effettuato dall’organizzatore, sarà quest’ultimo a dover comunicare al cliente l’annullamento del viaggio senza ingiustificato ritardo.
L’organizzatore può, nel caso di recesso del pacchetto: offrire un pacchetto sostitutivo, rilasciare un voucher (valido per 18 mesi) o rimborsare integralmente (articolo 42 Codice del turismo).
Per le prenotazioni dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cancellate entro il 31 luglio:
Come indicato dal comma 11 per il caso di acquisto di titoli di viaggio, relativamente alle prenotazioni dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cancellate entro il 31 luglio, il voucher deve essere emesso entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso ed è valido per diciotto mesi dall’emissione. Il voucher rilasciato a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede l’accettazione del destinatario.
Nei casi di recesso esercitato in data successiva al 31 luglio:
L’offerta del voucher deve essere necessariamente accettata dal viaggiatore, altrimenti il vettore deve procedere al rimborso.
In questo caso, il rimborso deve essere richiesto entro 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Ad ogni modo, se i voucher non verranno utilizzati entro 18 mesi dall’emissione, il corrispettivo monetario sarà corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza del voucher stesso. Il consumatore avrà quindi la possibilità di ottenere il rimborso monetario; dovrà solo aspettare la scadenza del termine di 18 mesi.
Il nuovo comma 12 aggiunge che il voucher rilasciato dal fornitore del pacchetto turistico può essere utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.
La stessa disciplina si applica alle prenotazioni alberghiere.
c. Viaggi d’istruzione
I viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche sono già stati sospesi dal 23 febbraio 2020, sia sul territorio nazionale sia all’estero.
In caso di mancata partenza è possibile ottenere il rimborso sotto forma di: restituzione integrale delle somme versate o voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione). Il rimborso deve avvenire entro 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza che possa essere sostituito dall’emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (es. quinta elementare), nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/0202 e 2020/2021.
- Rimborso di titoli d’acquisto per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Il D.L. 77/2020 interviene anche sul comma 2 dell’articolo 183 del decreto rilancio e stabilisce che: i soggetti che hanno acquistato i biglietti possono presentare la propria istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione (cioè dell’annullamento dello spettacolo o dell’ingresso) allegando il relativo titolo di acquisto.
L’organizzatore dell’evento provvederà al rimborso o all’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Siccome non viene nemmeno paventata l’opzione “rimborso monetario”, parrebbe che il voucher sia, a prescindere, l’unica soluzione possibile.
Viene, però, aggiunto che per quanto riguarda i concerti di musica leggera, l’organizzatore deve, comunque, provvedere al rimborso dei titoli di acquisto ai soggetti acquirenti, tramite la restituzione della somma da loro precedentemente versata, alla scadenza del periodo di validità del voucher. Questo accade quando la prestazione dell’artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.
Dott. Federico Zoni Berisso
[1] “Dalla cessazione delle situazioni indicate dalla lettera a) alla lettera d); dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione o dell’iniziativa o dell’evento di cui alla lettera e) (il decreto prevede in questi casi solo il rimborso di quanto pagato per il trasporto, ma non del biglietto della manifestazione o dell’evento cancellato); dalla data prevista per la partenza nel caso della lettera f)”; articolo 28 comma 1 del D.L. n. 9/2020.