Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Quorum inferiore per l’aumento di capitale
Data: 16 Gen 2013
Autore: Serena Pagliosa

Il nuovo D.Lgs 184/2012 dell’11 ottobre 2012 n. 184, entrato in vigore lo scorso 13 novembre 2012, ha abrogato il quinto comma dell’articolo 2441 del codice civile, secondo il quale la delibera di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione doveva essere approvata, in qualsiasi convocazione, con il voto di «oltre la metà del capitale sociale». Oggi è sufficiente raggiungere il quorum deliberativo normalmente previsto dalla legge e dallo statuto, per l’adozione delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Conseguentemente, in seconda convocazione, potrà essere adottata la delibera di aumento di capitale con due terzi del capitale presente in assemblea, essendo quest’ultima validamente costituita con un 1/3 del capitale totale oppure un 1/5 nelle società quotate. La nuova normativa risponde ad una duplice esigenza di adeguamento delle norme italiane alle direttive europee e di rendere meno onerosa la normativa italiana rispetto a quella degli altri paesi dell’Unione al fine di non scoraggiare gli investimenti stranieri in Italia. Il limite previgente di cui all’art. 2441, comma 5, c.c. costituiva, infatti, un limite per molte società a capitale diffuso o frazionato per le quali era estremamente complesso, se non addirittura impossibile, approvvigionarsi di nuovo capitale di rischio mediante operazioni di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Per nostra esperienza professionale diretta, in queste situazioni, spesso la società di capitali avrebbe potuto rimanere ostaggio di agguerriti soci di minoranza. Unitamente a detta modifica, è stato, altresì, emendato, tra gli altri, anche l’ottavo comma dell’art. 2441 del c.c.: oggi non è più necessario il voto della maggioranza del capitale sociale anche per deliberare l’offerta dell’aumento di capitale sociale ai dipendenti quando tale offerta superi il quarto dell’importo di nuova emissione.

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