Disused vehicles. Car insurance. Is there an obligation to take out insurance for a vehicle intended for scrapping? Let’s look at what the UE says about it.
Come noto, il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi e chiunque sia sorpreso a circolare senza tale copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. Tale obbligo deve essere rispettato in tutti i luoghi di applicazione del Codice della Strada il quale, come noto, si applica in tutte le aree pubbliche e in quelle private aperte al pubblico.
Parlando di veicoli in disuso è necessario fare riferimento alla Direttiva Europea: la 2009/103/CE il cui articolo 3 prevede che “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.”
Con la recente sentenza del 29 aprile 2921 C-383/19, la Corte UE ha statuito che l’articolo 3 della precitata Direttiva deve essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto RCA relativo alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria ogniqualvolta un veicolo immatricolato in uno Stato membro non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile (vds. Corte UE, sentenza 29 aprile 2021, C-383/19).
Per tale ragione la Corte UE ha ritenuto che l’obbligo assicurativo debba applicarsi anche ai veicoli immatricolati che siano destinati alla demolizione, anche qualora tali veicoli non siano, in un dato momento, idonei a circolare a causa delle loro condizioni tecniche.
Per comprendere la ratio legis, deve essere ricordato che il termine “veicolo” è definito all’articolo 1 della Direttiva n. 2009/103 come “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati”; tale definizione, quindi, prescinde dall’uso che viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi.
Secondo la sentenza in commento, “è quindi necessario, affinché un tale veicolo sia escluso dall’obbligo di assicurazione previsto all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, che esso sia stato ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili.”