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Regime Forfettario 2019 – Novità e criticità e a seguito dell’entrata in vigore
Data: 17 Apr 2019
Autore: Conte Giacomini Avvocati

The 2019’s Budget Law has extended the scope of the so-called “flat rate regime” pursuant to the Law No. 190/2014. In particular, the Budget Law has increased the threshold of revenues/compensation and has erased the further access requirements about the cost of the employees and of the capital goods (Article 1, paragraphs 9-11, Law No. 145/2018).

Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo del cosiddetto “regime forfettario” ex Legge 190/2014.  Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della Legge n. 145 del 2018).

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfettario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della Legge 145 del 2018)

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfettario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Reddito e tassazione

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva del 15%.

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività.

Per poterne beneficiare è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

Calcolo di convenienza e criticità

I contribuenti in regime forfettario che scelgono di assoggettare i propri ricavi a tassazione sostitutiva del 15% devono valutare, innanzitutto, quando conviene e a chi conviene.

I titolari di partita IVA, imprese e professionisti, che rientrano nel nuovo limite di ricavi di 65.000 euro e che esercitano l’opzione per la flat tax, sono esonerati dalle addizionali Irpef, dall’Irap, sono esclusi dal regime IVA e beneficiano dello sconto del 35% sui contributi INPS.

Ai vantaggi sopra elencati si aggiunge, tuttavia, un aspetto negativo: la flat tax al 15% esclude i titolari di partita IVA dalla possibilità di beneficiare di detrazioni e deduzioni Irpef ed è soprattutto su questo punto che è necessario soffermarsi quando ci si chiede se conviene o meno aderire al regime forfettario, in relazione a quella che è la propria specifica situazione.

Considerazioni finali

La seconda fase del forfait è anch’essa delineata dalla Legge di Bilancio ed entrerà in vigore nel 2020, quando all’attuale imposta sostitutiva del 15% se ne aggiungerà un’altra. Una tassa piatta del 20% riservata a chi nell’anno precedente avrà conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 65mila euro (e fino a 100mila euro). Con gli stessi meccanismi di esclusione già previsti per gli altri forfettari. Ma di questo, ovviamente, se ne parlerà nel 2020, salvo modifiche eventualmente decise dalla prossima Legge di Bilancio.

 

Dott.ssa Commercialista Giulia Di Giovanni

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