Because of the many recent criminal news about unauthorized publications of sexually explicit videos, Australia, Germany, Israel, Canada, UK and more of half of the United States established a new and specific type of offence concerning the so-called “revenge porn” or “revenge pornography”.
Indeed, the wide spread use of social networks, in the West, and the resulting emptying of relationships caused severe forms of sexual revenge on the internet in case of separation.
For this reason, many Western countries (and this year also Italy) provided for a specific crime to ensure a person’s freedom and right to privacy in sexual matters.
Before this recent bill (Legge 19/7/2019 n. 69) there was no specific crime able to perfectly include the conduct of the “pornographic avenger”. Prosecutors needed to resort to the very different crime of defamation, which was a non-useful defense for the victims of this criminal behavior.
Today, finally, the new bill allows the Prosecutors to prosecute, specifically, ex fiancés which want to stigmatize (leaving a mark of shame) their partner after a break up by publishing (on the internet or simply through manual delivery) images or videos representing them in sexual explicit activities (see new art. 612 ter of the Italian Penal Code).
I sociologi e gli psicologi hanno scritto fiumi di parole sull’impatto delle tecnologie e dei social media sulle relazioni interpersonali. Non è qui il caso di ripetere quello che è sotto gli occhi di tutti, ossia, che le persone non si incontrano più nella realtà e dal vivo, ma, al contrario, “vivono” parte della loro vita sui social (Facebook, Instagram, WhatsApp etc.) e, pure, una parte rilevante delle relazioni (di amicizia, sentimentali, sessuali etc.) su queste stesse piattaforme informatiche.
Le relazioni sentimentali (e sessuali), sia alla luce del sole che clandestine (ammesso che esista una qualche forma di riservatezza in rete, dove ogni accesso e passaggio è tracciabile per sempre), molte volte si concretizzano in scambi di foto e video in cui uno o entrambi gli interlocutori mostrano le loro nudità o sono impegnati in qualche attività direttamente o indirettamente sessuale. Molte volte, poi, le coppie, per aumentare il tasso adrenalinico della loro relazione si riprendono (basta, oramai, un qualsiasi smartphone) durante i loro rapporti sessuali, creando una sorta di archivio segreto della loro unione della cui destinazione, ovviamente, si pone il problema nel momento in cui il sodalizio per qualsiasi ragione si rompe.
Anche se non è questa la sede per prendere posizione moralmente su queste pratiche (sul punto, è, peraltro, chiaro che persone adulte e ben orientate dovrebbero vivere ogni singolo, unico momento della loro relazione senza affidarsi alle deteriori e ripetitive dinamiche della pornografia), si deve notare come l’idea che una foto, un video e la storia, che essi raccontano, abbiano una vita propria sulla rete (che si affianca o addirittura annulla la vita reale), sia un elemento che ha la sua incidenza, sull’inquadramento complessivo dei reati, che possono scaturire da queste condotte.
Si tratta, infatti, di un elemento che va ad integrare i motivi a delinquere che, ai sensi dell’art. 133 comma 2 n. 1 del c.p., sono rilevanti al fine di inquadrare la personalità del reo.
Vediamo quale situazione si può presentare all’occhio clinico del penalista. In un’epoca che si caratterizza per molti reati di femminicidio, ipotizziamo che un fidanzato abbandonato pubblichi (ovviamente, senza consenso) su internet immagini o video riservati della sua ex, in cui la stessa viene raffigurata senza veli o impegnata in qualche attività sessuale.
E’ chiara ed implicita in questa condotta la volontà ritorsiva finalizzata a stigmatizzare (cioè a colpire e rendere riconoscibile con un “segno” infamante) la donna che, in un’ottica maschile degenerata e paranoica, si è sottratta al legame ed all’influenza del suo uomo. Forse, un tempo, in un’altra epoca e sottocultura, lo stesso movente a delinquere avrebbe portato l’uomo abbandonato a porre in essere un vero e proprio sfregio permanente del viso (v. art. 583 quinquies c.p.)
A fronte del gravissimo danno all’immagine (ed al netto delle azioni civili relative alla tutela del diritto assoluto avente ad oggetto l’immagine stessa di cui all’art. 10 c.c.), ci si deve chiedere quali strumenti di marca penalistica possa attivare la persona che subisce una simile condotta a suo danno.
E’ un fatto che, fino all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 612 “ter” c.p. (“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”) da parte della Legge n. 69/2019, gli strumenti penalistici a tutela delle vittime di tali condotte erano veramente delle “armi spuntate”.
Era, infatti, possibile fare una querela avente ad oggetto il reato di diffamazione aggravata dall’uso di internet, quale mezzo di pubblicità per propagare la diffusione della foto/video, ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p.
Era, sicuramente, possibile far rientrare questa condotta in spezzoni di altre fattispecie di reato, come la minaccia grave (art. 612 comma 2 c.p.) o l’estorsione (art. 629 c.p.), quando, rispettivamente, il soggetto agente minaccia semplicemente o mediante richiesta di denaro la pubblicazione della foto/video hard.
Infine, è possibile ipotizzare che la pubblicazione di queste immagini, al fine di atterrire e stigmatizzare la donna nel suo buon nome ed amor proprio, crei un disagio psichico, oggettivamente apprezzabile in sede psichiatrica e medico-legale, tale da integrare una vera e propria lesione idonea a realizzare il reato di cui all’art. 582 c.p. ed, eventualmente, alcune aggravanti di cui all’art. 583 c.p. (come, ad esempio, l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un periodo superiore ai quaranta giorni, magari a seguito di una grave forma di depressione).
Fatti di cronaca davvero drammatici in materia di porno vendetta (si pensi al suicidio della trentunenne di Napoli, Tiziana Cantone, esattamente tre anni orsono, il 13/9/2016) ha posto l’A.G. a prendere in considerazione la possibilità di applicare a chi pubblica queste foto/video, determinando in tal modo il suicidio della vittima, il gravissimo reato di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), ovvero, su di un più agevole versante colposo, il reato di cui all’art. 586 c.p., ossia, morte quale conseguenza di altro delitto. Su quest’ultimo punto, peraltro, vi è da dire che la giurisprudenza non pare, allo stato, avere aperto la strada alla applicazione di questi gravi reati in caso di suicidio della vittima della pornovendetta.
Come si vede, comunque, tali inquadramenti di questa fattispecie concreta, nelle sopra indicate fattispecie legali, sono risultati davvero adeguati a recepire, in maniera specifica, la gravità propria della condotta, e, soprattutto, a tutelare la vittima del reato.
Come sopra ricordato, la Legge 19/7/2019 n. 69, all’art. 10, ha introdotto nel codice penale l’art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), a mente del quale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
La norma prevede una clausola di esclusione, in base alla quale, la stessa non trova applicazione in caso debbano operare fattispecie più gravi. È evidente, infatti, che lo stesso non troverà applicazione, per esempio, in caso di diffusione commerciale, su internet, di immagini pedopornografiche (ipotesi di reato sanzionata dall’art. 600 “ter” comma 2 c.p.).
La condotta del soggetto agente si sostanzia nei seguenti atti: inviare, consegnare, cedere, pubblicare e diffondere immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.
La condotta, pertanto, non sembra far riferimento alla sola diffusione informatica dei dati (pubblicazione su internet, sui social, via e-mail), ma anche ai più classici atti materiali consistenti nell’inviare il medesimo materiale (sui relativi supporti) mediante lettera, plico/pacco postale, o, più semplicemente mediante mera consegna “brevi manu”.
Quanto all’oggetto materiale del reato, ossia immagini e/o video a contenuto sessualmente esplicito, si deve rilevare come, per rispettare il principio di tassatività del diritto penale, il materiale penalmente rilevante possa solo consistere: a) in foto, su supporto cartaceo o digitale; b) video, su qualunque supporto (dai più arcaici, le bobine dei filmini, al digitale).
Queste immagini e video devono avere un contenuto sessualmente esplicito. Bisogna chiedersi cosa è un contenuto esplicito. Basti ricordare, sul punto, tutto l’evoluzione della giurisprudenza sul reato di atti osceni in luogo pubblico prima della sua depenalizzazione. Fino a cinquant’anni fa, era usuale che i Pretori condannassero le bagnanti sorprese in topless sulle spiagge. Da trent’anni a questa parte, è impensabile.
Resta che, senza necessariamente doversi pretendere che l’immagine/video riprenda un rapporto sessuale più o meno completo nel suo svolgimento (come avviene nella pornografia), dovrebbe essere ritenuto sussistente il contenuto esplicito di una foto a seno nudo di una donna che si immortali in tale “mise” per il suo uomo e, comunque, mai e poi mai si presenterebbe sulla spiaggia in topless (peraltro, in tal caso, senza incorrere in alcun illecito, nemmeno amministrativo, dopo la depenalizzazione dell’art. 527 c.p.).
Altre caratteristiche che devono sussistere, perché possa integrarsi il reato, sono: a) che le immagini/video siano destinati a rimanere privati; b) che, conseguentemente, la loro diffusione sia avvenuta senza il consenso della persona in essi rappresentata; c) che il soggetto agente abbia realizzati questi immagini/video o, quanto meno, li abbia sottratti al legittimo proprietario/detentore.
La norma prevede diverse aggravanti al comma 3: essere (od essere stato) l’agente coniuge (quindi, anche separato o divorziato) della vittima, ovvero persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva con la persona offesa.
Su quest’ultimo elemento normativo, rappresentato dalla relazione affettiva, non è dato comprenderne i confini, ossia, cosa sia in concreto una relazione affettiva rilevante per la norma: se debba esservi un qualche impegno a coltivare la frequentazione tra i due (dal che, si potrebbe arguire la presenza di un rapporto non solo sessuale, ma anche affettivo), ovvero, sia sufficiente anche intrattenere una serie di rapporti sessuali senza alcuna compromissione sentimentale (ipotesi forse un po’ scolastica, ma che si potrebbe verificare: il cliente fisso di una prostituta che pubblica foto od immagini esplicite dei rapporti avuti con quest’ultima).
Sacrosante, poi, le aggravanti, previste al quarto comma della norma, poste a tutela della persona in inferiorità fisica e/o psichica e delle donne incinte.
Infine, da notare, sotto il profilo della procedibilità, il termine allungato per presentare querela (sei mesi), rispetto a quello ordinario di cui all’art. 124 c.p., che pone questo nuovo reato sulla scia di altre fattispecie rilevanti poste a tutela della persona, quali la violenza sessuale (v. artt. 609 “bis” e “septies” c.p.) e gli atti persecutori (art. 612 “bis” c.p.”).
P.S. La nuova normativa è stata esaminata dal punto di vista della vittima femminile ma è ovvio che si applica anche ai casi di vittima maschile.
Luca Robustelli