Categorie: Diritto Tributario

Ricorso tributario via posta? Raccomandazioni e spunti difensivi
Data: 25 Set 2017
Autore: Avv. Nicolò Raggi

According to the Court of cassation, when the tax appeal is notified by registered mail, the shipping date not stamped on the postcard, but handwritten, does not prove that the tax appeal is timeliness.

 Come è noto agli operatori, nel processo tributario, le parti in lite possono eseguire le notifiche (ad esempio del ricorso introduttivo o dell’appello), spedendo una raccomandata (sia pure con certe caratteristiche). Per costituirsi in giudizio, nei successivi 30 giorni, basta poi depositare la ricevuta di spedizione del ricorso (o dell’appello). La semplicità della notifica via posta ha contribuito al suo successo, sia fra i contribuenti (per impugnare gli atti impositivi/appellare) che fra gli Uffici (per appellare). A settembre dell’anno scorso i giudici di legittimità, richiesti di valutare la tempestività degli appelli dell’Agenzia notificati via posta, hanno posto in dubbio che la data di spedizione del plico riportata nell’avviso di ricevimento (unica prova in atti della notifica), costituisca un dato attendibile, e hanno rimesso la questione alle Sezioni unite.

L’intervento dell’Alta enclave, forse anche in considerazione della grande quantità di ricorsi (e soprattutto appelli dell’Erario) rimasti appesi a un filo, non si è fatto attendere: poco prima dell’estate, infatti, i Supremi giudici hanno sfornato la soluzione. In breve, quando l’unica prova in atti della notifica via posta sia l’avviso di ricevimento, la data di spedizione qui riportata è ritenuta attendibile solo se stampigliata a macchina o con timbro datario. Quando, invece, la data risulti scritta a mano (cosa che può capitare a causa del temporaneo blocco del sistema informatico dell’Ufficio postale), essa non può venir presa in considerazione dal giudice chiamato a verificare la tempestività del ricorso (o dell’appello). Tuttavia, anche in questo caso per il ricorrente (o appellante) resta un’ancora di salvezza: se l’atto è ricevuto (come comprova l’avviso di ricevimento) entro il termine per ricorrere (o appellare), il ricorso (o appello) è tempestivo. Meglio, quindi, non rischiare, e produrre sempre, quando si notifica via posta, la ricevuta di spedizione. Non si deve, al contempo, lasciarsi sfuggire l’opportunità di eccepire l’eventuale intempestività dell’appello erariale. E ciò, soprattutto se, come spesso capita, questo viene fatto a ridosso del termine ultimo. Una cartolina con data manoscritta può valere un ricorso!

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