Categorie: Generale

Rientri e vacanze natalizie: le nuove restrizioni
Data: 18 Dic 2020
Autore: Conte Giacomini Avvocati

In this piece it is analyzed the new regulations, enacted by the Italian government, apt at circumscribing the COVID-19 menace during the period which goes from the beginning of December to the half of January with a specific eye to the Christmas holidays. The two acts will be assessed in order to understand when or to what extent Italians can move within Italy’s borders and how Italians coming back from abroad and/or foreigners may enter the national borders at the time of COVI-19 pandemic.

  1. Premessa

In vista delle imminenti vacanze natalizie il Governo italiano ha provveduto a rinforzare la normativa emergenziale per il contenimento della pandemia COVID-19. La disciplina è stata irrigidita tramite il Decreto Legge 158/2020 del 2 dicembre 2020, il quale ha previsto l’inserimento di limiti più stringenti in relazione alla libertà di movimento delle persone all’interno dei confini nazionali, con particolare attenzione ai giorni 25 e 26 di dicembre ed all’1 di gennaio.

Inoltre, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2020 il quale ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state individuate limitazioni alla libertà di varcare i confini italiani sia in entrata che in uscita. Il primo provvedimento è volto a bloccare gli spostamenti all’interno del territorio italiano e i conseguenti  assembramenti motivati dai ricongiungimenti famigliari dovuti alle ricorrenze del Natale e di Capodanno. Il secondo invece, ha l’indubbia intenzione di disincentivare le partenze dei cittadini italiani verso mete turistiche invernali. Entrambe le ipotesi provocherebbero l’indesiderato effetto di favorire la circolazione del virus COVID-19 nel nostro paese.

  1. Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020

Il cosiddetto “Decreto Natale”,  entrato in  vigore il giorno 3 dicembre 2020, prevede un prolungamento del limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali 30 a 50 giorni.

Il decreto non presenta particolari difficoltà interpretative; dei due articoli di cui si compone la disposizione più rilevante è il comma 2 dell’articolo 1. Questo stabilisce quattro chiari punti:

  1. dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse includendo quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano. Vengono eccepiti solamente gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  2. in data 25 e 26 dicembre 2020 e 1 di gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni. Vengono eccepiti solamente gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  3. sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  4. dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. In data 25 e 26 dicembre 2020 e 1 di gennaio 2021 sarà vietato recarsi nelle seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

III.  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020: disciplina i base ai distinti gruppi

Il DPCM del 3 dicembre, entrato in vigore il 4 dicembre 2020 e valido fino al 15 di gennaio, si occupa, tra l’altro, di disciplinare l’ingresso e l’uscita dal territorio nazionale, sia dei cittadini italiani che degli stranieri, riprendendo le regole stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020.

Agli effetti del nuovo DPCM, con decorrenza dal 10 dicembre, così come specificato dall’allegato 20 i paesi del mondo vengono inseriti in 5 gruppi in base all’andamento della pandemia al loro interno (A,B,C,D,E).

Gruppo A: Repubblica di San Marino, Stato della Citta’ del Vaticano.

Il DPCM in analisi non presenta alcuna limitazione agli spostamenti da e per l’Italia per questi paesi.

Gruppo B: A decorrere dal 10 dicembre 2020,  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati,  tra quelli  di  cui  all’elenco  C,  potranno essere inseriti nel gruppo B con  ordinanza  adottata  ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Gruppo C: A decorrere dal 10 dicembre 2020: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Chiunque (dal 10 al 21 dicembre)  abbia soggiornato o transitato in uno dei paesi inseriti nel gruppo C, nei 14 giorni precedenti alla partenza e voglia entrare o rientrare in Italia deve: compilare un’autodichiarazione e sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti alla data della partenza. Se il tampone risulta negativo, non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo. Ad ogni modo,  rimane l’obbligo per il viaggiatore di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. Se il viaggiatore non presenta il certificato che prova la negatività del test, egli sarà obbligato a sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

 Per coloro che provengono o che sono transitati in un paese del gruppo C, entro i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, per un motivo diverso da quello di: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza (come previsti dall’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020), e volessero rientrare in Italia entro i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono obbligati a sottoporsi  ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Gruppo D: Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica  di  Corea,  Ruanda, Singapore,  Tailandia,  Uruguay.

Coloro che provengono o hanno transitato, nei 14 giorni precedenti alla partenza, in un paese facente parte del gruppo D, hanno il dovere di compilare un autodichiarazione e sono obbligati a sottostare ad un regime di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni una volta entrati in Italia.

Gruppo E: Tutti gli altri territori non espressamente indicati nei precedenti gruppi.

Ai sensi dell’articolo 6 del DPCM del 3 dicembre 2020, colui che abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti alla data della partenza in un paese che rientra nel gruppo E, può entrare in territorio italiano quando: sia un cittadino italiano/UE/Schengen o un di lui famigliare, sia titolare dello status di soggiornante di lungo periodo o un di lui famigliare e/o abbia una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con un cittadino italiano/UE/Schengen. Tali soggetti devono compilare un’autodichiarazione e devono sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

IIII. Le eccezioni previste dall’articolo 8 del DPCM  del 3 dicembre 2020

L’articolo 8 del DPCM prevede una serie di casi che eccezionalmente sottraggono coloro che intendono entrare o rientrare in Italia all’obbligo di sottoporsi al test molecolare entro 48 ore prima della partenza ed al regime di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Tra i vari casi (lettere dalla a) alla p) del comma 8) le più rilevanti risultano essere:

  1. Coloro che entrano in Italia per motivi di lavoro con l’intento di non fermarsi per più di 120 ore hanno solo l’obbligo di compilare l’autodichiarazione (lett. F). Allo scadere di tale periodo, questi dovranno lasciare il territorio nazionale o sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
  2. Coloro che, per motivi di lavoro, entrano in Italia con mezzo proprio. Questi potranno fermarsi sul territorio nazionale per un limite massimo di 36 ore. Allo scadere di tale periodo, essi dovranno lasciare il territorio nazionale o sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
  3. Coloro che hanno soggiornato o transitato nei paesi del gruppo C nei 14 giorni precedenti alla partenza ed entrano in Italia per motivi di lavoro, sono esentati dal sottoporsi all’isolamento fiduciario ed alla sorveglianza sanitaria ma hanno comunque l’obbligo fare il tampone entro 48 ore prima della partenza.

Dott. Federico Zoni Berisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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