Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Rilevanti modifiche legislative in tema di pignoramento presso terzi
Data: 23 Dic 2015
Autore: Tomaso Romanengo

The subject of enforcement proceeding towards the third debtor has been modified in by the Italian Legislator in several occasion in the last few years. The major changes regard the territorial jurisdiction of the proceeding, the duration of effectiveness of the seizure, the possibility for the bailiff to search for property to be seized also through electronic systems and the effects of non-declaration of the third.

Il tema della procedura esecutiva presso terzi ha, negli ultimi anni, subito numerose modifiche legislative inerenti, in particolare, la competenza territoriale del Giudice adito, la durata di efficacia del pignoramento, la possibilità per l’ufficiale giudiziario di effettuare ricerche dei beni da pignorare anche in via telematica e gli effetti della mancata dichiarazione del terzo. In merito al primo aspetto, il D. Lgs. n. 132/2014 ha stabilito che il Giudice competente per la procedura esecutiva sia quello ove il debitore principale abbia la propria sede, residenza, dimora o domicilio a differenza della previgente disciplina che prevedeva la competenza del Giudice del luogo ove il terzo ha la propria residenza o sede. Tale circostanza facilita notevolmente il creditore nella procedura esecutiva in quanto, in caso di pignoramento nei confronti di terzi aventi la propria sede, residenza, dimora o domicilio in territori differenti, non è più necessario procedere ad una pluralità di procedimenti innanzi a diversi fori. Quanto al secondo aspetto, la medesima norma prevede che il pignoramento perda la propria efficacia decorsi 30 dalla riconsegna dell’atto notificato nell’eventualità in cui il creditore non provveda all’iscrizione a ruolo del pignoramento. In merito al terzo aspetto, anch’esso è volto a facilitare il creditore nella soddisfazione del proprio credito posto che, oggi, sono conferiti all’ufficiale giudiziario più poteri ispettivi al fine di reperire eventuali beni del debitore. In merito all’ultimo aspetto, forse il più rilevante, è oggi previsto che qualora il terzo non renda la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e non si presenti all’udienza fissata per l’assegnazione/vendita, il Giudice fissa una nuova udienza ove, se il terzo non compare nuovamente o , comparendo, rifiuta di fare
la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione/vendita. Ciò, tuttavia, solo se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo. In caso contrario, infatti, sarà necessario procedere all’accertamento dell’obbligo del terzo.

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