Categorie: Diritto Unione Europea e Antitrust

Rinvio alla Corte di Giustizia dei “costi minimi” nel settore dell’autotrasporto
Data: 17 Mag 2013
Autore: Serena Pagliosa

Il 15 marzo scorso, con la pronuncia non definitiva dei giudici del Tar Lazio, si è temporaneamente concluso il procedimento avviato dall’AGCM sulla base dei nuovi poteri attribuiti all’Autorità medesima ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 287/90 avverso le determinazioni dell’Osservatorio sull’attività di autotrasporto che stabiliscono i cd. “costi fissi minimi”. I giudici amministrativi hanno, da un lato, respinto con ampie ed articolate argomentazioni tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dall’Avvocatura dello Stato e dalle parti intervenienti ad opponendum nei confronti dell’Autorità (tra cui Confartigianato Trasporti, Conftrasporto, Coordinamento Interprovinciale FAI, ecc.), dall’altro, hanno aderito alla proposta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 276 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). La relativa ordinanza (n. 4183/2013) è stata depositata presso la cancelleria del Tar lo scorso 24 aprile. La richiesta di rinvio pregiudiziale, espressa dai legali dell’Autorità Garante, aveva trovato specifica formulazione, con riferimento ai quesiti, negli atti elaborati dai sottoscritti Avvocati dello Studio legale Conte & Giacomini per conto di un’importante azienda, Roquette Italia S.p.a., filiale italiana controllata al 100% dalla Capogruppo francese Roquette Frères, multinazionale specializzata nella produzione di amido e derivati. L’impresa, già protagonista di un atto di denuncia alla Commissione europea avverso il sistema nazionale dei cd. “costi minimi” (come spiegato nei numeri precedenti della newsletter), era intervenuta a settembre scorso nel giudizio davanti al Tar “ad adiuvandum” rispetto all’AGCM, proprio allo scopo di ottenere un rinvio pregiudiziale interpretativo volto a chiarire l’incompatibilità dell’attuale normativa nazionale, che prevede la fissazione di costi fissi minimi in materia di autotrasporto, con le norme comunitarie a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento. L’importante risultato ottenuto, che dimostra attenzione e sensibilità da parte dei giudici del Tar su tale delicato e scottante tema (Ricordiamo che i giudici del Tar, non essendo di ultima istanza, hanno la facoltà e non l’obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE par. 2 e 3), consentirà di stabilire in maniera definitiva se la normativa nazionale, che all’art. 83 bis del d.l. n. 112 del 2008 (D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) ha re-introdotto (il sistema delle “tariffe a forcella” risalente alla Legge n. 298/1974 era stato abrogato con il D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, che aveva eliminato le cd. tariffe a forcella prima vigenti ed instaurato un nuovo sistema di determinazione dei prezzi e delle altre condizioni di trasporto) i costi minimi di esercizio inderogabili nel settore dell’autotrasporto di merci su strada, sia o meno compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea, e se sia pertanto legittima. Dopo la pronuncia interpretativa dei giudici del Lussemburgo, all’esito del giudizio di rinvio pregiudiziale che avrà una durata di circa un anno, il procedimento davanti al Tar Lazio, nel frattempo sospeso, riprenderà il suo corso per arrivare quindi ad una sentenza definitiva. C’è grande attesa fra le associazioni di trasportatori e le imprese committenti per la decisione finale sulla legittimità o meno dei cd. “costi minimi” che il Legislatore del 2010 (attraverso la modifica introdotta con la legge 4 agosto 2010, n. 127 [Modifica introdotta dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103 “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”]) ha espressamente voluto giustificare con l’esigenza di tutelare la sicurezza stradale. Tema quest’ultimo, su cui i giudici del Tar si sono soffermati nell’ordinanza di recente depositata, rilevando l’inadeguatezza, l’inidoneità e la mancanza di proporzionalità dell’adozione dei costi minimi al fine della tutela della sicurezza.

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