Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Selezioni pubbliche e stranieri di cittadinanza Ue: lo strano caso dei musei italiani
Data: 25 Set 2017
Autore: Serena Pagliosa

Public selections and EU citizens: the strange case of the Italian museums.

The TAR (an Administrative Court in Italy) seems to have forgotten that the Treaty on the Functioning of the European Union is still in force…….

 Grande risalto hanno recentemente avuto due sentenze rese dal Tar del Lazio (datate 24.5.17), con le quali sono state annullate le nomine delle figure apicali di talune importantissime istituzioni museali italiane, incarichi conferiti dal Ministero competente in esito alla selezione pubblica operata col bando del 2015.

L’attenzione dell’opinione pubblica e dello stesso Ministero si è prevalentemente concentrata su uno dei punti di diritto affrontati dal TAR con argomenti che hanno condotto alla revoca dell’incarico a danno di uno straniero di cittadinanza UE.

La sentenza n. 6171/2017 del Tar del Lazio in cui si tratta della nomina del Dott. Peter ASSMANN lascia veramente sbalorditi.

Ed infatti il Tar afferma che: “le previsioni del bando che ammette alla selezione candidati che non siano cittadini italiani” sono illegittime e che “gli atti di ammissione al colloquio debbono essere ritenuti illegittimi nella parte in cui recano tra gli ammessi candidati stranieri”.

Non vi è nessun accenno alla compatibilità di una tale normativa nazionale al diritto dell’UE, né dal testo della sentenza emerge che una questione di compatibilità tra la norma nazionale ed il diritto UE sia stata sollevata dalle parti in causa.

La situazione, comunque, pare destare notevoli perplessità poiché anche ove il tema della compatibilità della norma italiana con la normativa UE non fosse stata eccepita, il TAR, così come qualunque giudice nazionale, avrebbe avuto comunque il dovere di rilevarla d’ufficio, essendo il tema in esame molto noto e certamente conosciuto ai giudici amministrativi.

Il nostro studio, infatti, su questione di diritto molto simile, ottenne nel 2013 dal Consiglio di Stato un rinvio pregiudiziale interpretativo ex 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

La questione di fatto era, peraltro, assai più delicata, poiché in tale caso veniva posta in discussione la nomina di un cittadino greco a Presidente di una Autorità Portuale. Nel caso da noi seguito anche nanti la Corte UE, il giudizio si concluse con la sentenza 10 settembre 2014 (causa C-270/13) con la quale, tra l’altro si affermò che l’art. 45, paragrafo 4, TFUE deve essere interpretato nel senso che “non consente ad uno Stato membro di riservare ai propri cittadini gli esercizi di funzioni di Presidente di un’Autorità portuale”.

In estrema sintesi, la nuova questione di diritto di cui dovrà occuparsi prossimamente il Consiglio di Stato potrebbe sintetizzarsi come segue:

  • 51 del TFUE testualmente recita: “Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo [diritto di stabilimento, ndr.], per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.”
  • 45 del TFUE, come noto, garantisce la libera circolazione dei lavoratori all’interno del mercato unico abolendo qualsiasi discriminazione determinata dalla cittadinanza, fatti salvi (paragrafo 4) gli impieghi nella pubblica amministrazione;
  • La giurisprudenza della Corte di giustizia su tali norme chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la portata delle deroghe deve essere interpretata in termini restrittivi; gli Stati membri non possono abusarne allo scopo di riservare ai propri cittadini impieghi per il solo fatto di attribuire a tali impieghi l’esercizio di (generici) pubblici poteri. Sono infatti rilevanti solo l’esistenza di “poteri di imperio” e la “tutela degli interessi generali dello Stato”.

Se nel caso di un Presidente di una Autorità Portuale era piuttosto alto il rischio che la Corte ritenesse che l’esercizio di tale carica potesse rientrare nelle deroghe ritenute ammissibili, ma così non è stato, a maggior ragione ci pare lecito ritenere che una tale riserva a favore dei cittadini italiani rispetto ad un ruolo apicale in un’istituzione museale sia contraria alle deroghe citate.

Non ci resta che attendere gli sviluppi.

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