Segnalo una recente sentenza della Corte di Cassazione Sez III Penale (Cass. n. 7884 del 26.2.16) chiamata a pronunciarsi in materia di omesso versamento delle ritenute certificate ex art 10 bis DLvo n 74/2000.
La Corte si sofferma su un caso di omesso versamento commesso ante riforma DLvo 158/2015 e stabilisce che “la sola presentazione del modello 770 non è di per sé in grado di escludere il ragionevole dubbio che le certificazioni, invece, non siano mai state date ai dipendenti”.
In sostanza si dice che per aversi condanna del datore, il PM deve dimostrate oltre all’omesso versamento delle ritenute, anche l’avvenuto rilascio da parte del datore delle certificazioni ai dipendenti.
Il problema è oggi superato dalla nuova formulazione dell’art 10 bis suddetto il quale prevede che “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta” (sottolineatura aggiunta).
Con ciò ampliando, sotto questo specifico aspetto, la sfera di applicazione del reato in esame.
Per tale motivo, la Corte afferma che il nuovo art 10 bis riformato non è applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione in quanto sfavorevole per l’imputato rispetto alla vecchia disciplina.
Avv. Laura Castagnola