Categorie: Diritto degli animali

Specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il 31 agosto scade il termine per la denuncia di possesso
Data: 09 Lug 2019
Autore: Manuela Giacomini

Il 31 agosto di quest’anno, scadrà il termine utile per mettersi in regola per tutti coloro che allevano animali da compagnia inseriti nell’elenco delle specie esotiche invasive varato dall’Unione europea.

Questi, infatti, dovranno denunciarne il possesso ai sensi del D.Lgs. 230/2017, con il quale la normativa nazionale è stata adeguata al Regolamento UE n. 1143/2014 recante “disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”.

In particolare, il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e ha introdotto in tutta l’Unione europea una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. Per queste specie il Regolamento UE ha introdotto un generale divieto di commercio, possesso, trasporto e introduzione in natura e impone un obbligo di immediata segnalazione, di controllo o eradicazione di queste specie.

L’elenco delle specie esotiche invasive, al momento, ne conta una cinquantina (tra cui, ad esempio, la testuggine palustre americana Trachemys scripta molto diffusa in Italia) ed è possibile consultarlo al seguente link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/elenco_specie_esotiche_agosto2017.pdf (la lista è suscettibile di continue integrazioni).

Per chi possiede tali specie, quindi, è assolutamente necessario denunciarne il possesso altrimenti si rischierà di incorrere in pesanti sanzioni.

Ed infatti, il D.Lgs. stabilisce che la mancata denuncia di possesso è punita con una sanzione amministrativa che va dai 150 ai 20.000 euro mentre la violazione dei divieti di introduzione, detenzione, trasporto, utilizzo, scambio o cessione e riproduzione comporta una sanzione amministrativa dai 1.000 a 50.000 euro.

Il rilascio in ambiente e la vendita e immissione sul mercato, invece, sono punibili con arresto sino a tre anni o con l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro.

Inoltre, è sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.

Per la denuncia è sufficiente compilare un modulo scaricabile on line dal sito del ministero dell’Ambiente e inviarlo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2018/07/specie-aliene-invasive-di-rilevanza-unionale-prorogato-il-termine-per-la-denuncia-di-possesso-di-animali-da-compagnia ).

L’attestazione dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata postale, autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale. I privati cittadini, così come i Comuni, per mettersi in regola possono compilare e spedire il modulo.

Infine, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a realizzare centri di detenzione o a convenzionarsi con strutture private di modo che possano ricevere queste specie.

Avv. Manuela Giacomini

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