Categorie: Diritto Unione Europea e Antitrust

Su quali soggetti si estendono gli effetti delle decisioni della Commissione UE?
Data: 23 Apr 2018
Autore: Serena Pagliosa

Reference for a preliminary ruling on the art. 288 TFUE about the potential extension (or not) of the effects of a Commission decision to the co-obligor of the direct recipient, according to the national legislation of the country of execution.

Se il destinatario di una decisione della Commissione UE è specificato ed indicato, gli effetti di tale decisione possono estendersi – secondo le regole del  diritto sostanziale nazionale – anche ai soggetti coobbligati con l’unico destinatario individuato nella decisione della Commissione?

Si tratterebbe in breve di capire se la nozione di “destinatario”, contenuta al quarto comma dell’art. 288 TFUE (che stabilisce che “la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi” e che “Se designa i destinatari è obbligatoria solo nei confronti di questi”), possa essere oggetto di applicazione estensiva quanto ai coobbligati  sulla base di principi di diritto propri dell’ordinamento nazionale di esecuzione.

Al momento, a quanto consta a chi scrive (da ultimo Tribunale di Roma, sentenza del 7.2.2018in causa da noi patrocinata) la giurisprudenza italiana ha negato la possibilità di una tale interpretazione estensiva.

L’art. 288 TFUE, infatti, sarebbe del tutto chiara e non parrebbe presentare problemi di natura interpretativa secondo la pronuncia richiamata; la disposizione UE in questione si limiterebbe del resto ad elencare e definire gli atti giuridici dell’Unione chiarendo, con riferimento alle decisioni, che la loro obbligatorietà riguarda tassativamente ed esclusivamente i destinatari specificamente designati; nulla più.

La questione, ove il giudice nazionale nutrisse dubbi sul punto, era stata sottoposta al giudice di primo grado dal nostro studio nella vertenza che vedeva contrapposta la società cliente alla Commissione UE.

Nell’ipotesi di incertezza interpretativa della norma UE citata, infatti, si sarebbe imposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE

Lo stesso legale della Commissione si era associato, ritenendo la questione fondata, nuova e potenzialmente rilevante.

Il Tribunale di Roma, peraltro, avendo riconosciuto la nostra ragione nel merito, non ha affrontato il problema di diritto euro unitario.

La Commissione UE ha impugnato la sentenza.

Nel giudizio di secondo grado, pertanto, la importante questione verrà riproposta  per l’ipotesi subordinata in cui la Corte d’Appello di Roma dovesse dubitare in ordine all’estensibilità o meno degli effetti di una decisione della Commissione anche a soggetti che non ne siano i diretti destinatari ma che, secondo il diritto nazionale, potrebbero essere civilmente coobbligati del destinatario diretto.

Giorgia Scuras

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