The Italian “Consiglio di Stato” requires the Court of Justice to give preliminary rulings about the future of SOA. Infact, till today, these societies must have their registered office in Italy (article 64, of DPR n. 207/2010).
Also The European Commission is opening an infringement procedure about this Italian law.
Dopo la parentesi costituzionale (vedasi la precedente newsletter C&G), la normativa sulle Soa (DPR n. 207/2010) approda finalmente a Lussemburgo.
Il Consiglio di Stato – condividendo le nostre tesi difensive – ha infatti recentemente investito la Corte di giustizia della questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con l’ordinamento comunitario della disposizione nazionale (articolo 64, comma 1, DPR 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) che impone alle Soa di stabilire la loro sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
In particolare, nella formulazione dei quesiti, il Consiglio di Stato si è in larga parte uniformato alle nostre richieste concentrandosi sulle disposizioni TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione Europea) riguardanti la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi (artt. 49 e 56 TFUE) e gli artt. 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) arrivando a chiedere alla Corte:
“- se i principi del Trattato sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce che per le SOA, costituite nella forma delle società per azioni, “la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica”;
– se la deroga di cui all’art. 51 TFUE debba essere interpretata nel senso di ricomprendere una attività come quella di attestazione svolta da organismi di diritto privato, i quali: per un verso, devono essere costituiti nella forma delle società per azioni ed operano in un mercato concorrenziale; per altro verso, partecipano dell’esercizio di pubblici poteri e, per questo, sono sottoposti ad autorizzazione e a stringenti controlli da parte dell’Autorità di vigilanza”.
Al momento siamo quindi in attesa di ricevere la Comunicazione della Cancelleria della Corte per presentare le specifiche osservazioni redatte ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.
Parallelamente, la Commissione europea in questi giorni ci ha informato di aver dato avvio – sulla base di una nostra denuncia del maggio 2012 – alla specifica procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione dell’art. 56 TFUE e della direttiva 2006/13/CE art. 16 par. 2 lett. a) con riferimento al tema della sede legale.
Il futuro dell’art. 64 del DPR n. 207/2010 pare segnato.