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Terzo Settore – Analisi del cambiamento
Data: 19 Dic 2019
Autore: Conte Giacomini Avvocati

The legislation regarding the “Registro Unico” set forth by the Ministry of Labour appears still far from reaching its goal. Regions have proposed a series of amendments all calling for greater clarity on the distribution of responsibilities. Before coming into force, the legislation must be examined by the Council of State and by the Court of Auditors. Furthermore, postponing the approval of the implementing decree will delay the entire reform.

 

La corposa norma sul Registro Unico predisposta dal Ministero del Lavoro sembra ancora lontana dal traguardo. Le Regioni hanno proposto molte modifiche riconducibili tutte ad una maggiore chiarezza di chi farà cosa. Prima di entrare in vigore, il testo dovrà essere esaminato dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. Inoltre, poiché secondo il Codice del Terzo settore i nuovi regimi fiscali si applicheranno dall’anno di imposta successivo all’operatività del Registro Unico e al via libera della Commissione Europea sulle agevolazioni, rinviare l’approvazione del decreto attuativo del registro comporta uno slittamento in avanti di tutta la riforma.

Preoccupazioni degli enti

La più grande preoccupazione degli enti no profit di transizione ad enti del terzo settore è che non vi sia chiarezza sul mantenimento delle vecchie agevolazioni fiscali fino al debutto delle nuove e che si crei, di conseguenza, un aumento degli adempimenti. Per decidere in quale sezione del Registro iscriversi occorre infatti conoscere precisamente le regole fiscali che gli enti dovranno applicare. Leggendo la norma, oggi, gli enti possono solo usare il verbo al condizionale “a chi oggi è associazione dovrebbe essere garantito che potrà mantenere il vecchio regime fino al debutto dei nuovi”.

La distribuzione degli enti nel Terzo Settore

Il codice del terzo settore chiarisce che verranno raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). In particolare la norma prevede sette tipologie di enti: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

 

Gli obblighi istituzionali

Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Potranno, però, accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”.

Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.

 

All’interno della Riforma: raccolta fondi

La riforma ridimensiona la raccolta di denaro, infatti, gli enti potranno realizzare la raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.

Qualsiasi raccolta fondi dovrà essere rendicontate secondo le disposizioni generali di bilancio.

In particolare, per le raccolte pubbliche di fondi effettuate in circostanze specifiche, manifestazioni e celebrazioni, dovranno essere inserite all’interno del bilancio con un rendiconto specifico. Inoltre dovranno essere esplicitati in modo chiaro e trasparente gli oneri sostenuti per l’organizzazione di tali eventi.

 

Note finali e consigli pratici

 Il Terzo Settore sta attraversando un momento storico molto importante segnato da un profondo cambiamento culturale, sociale ed economico. Le sfide da fronteggiare sono molteplici ma il Non Profit ha tutte le potenzialità per giocare un ruolo da protagonista come agente di cambiamento e catalizzatore di risorse, energie e persone.
Per fronteggiare queste nuove sfide, assumendo un ruolo da protagonista attivo, gli enti interessati devono prima di tutto evolvere, cambiando punto di vista e acquisendo la consapevolezza del proprio impatto e delle proprie potenzialità. È necessario ripensare i processi quotidiani valorizzando le competenze interne e co-progettando in sinergia con le realtà del territorio.
Non è più sufficiente realizzare progetti di breve e medio termine che intercettino un bisogno sociale e garantiscano la sopravvivenza dell’ente, ma diventa prioritario acquisire tutte le competenze e dotarsi di una struttura dinamica in grado di far fronte ad una molteplicità crescente di persone costrette a vivere profonde e mutevoli situazioni di difficoltà.

 

Dott.ssa Commercialista Giulia Di Giovanni

 

 

 

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