Categorie: Diritto degli animali | Diritto Unione Europea e Antitrust

Trasporto di animali vivi dall’Unione europea alla Turchia: il viaggio dei dannati.
Data: 18 Apr 2016
Autore: Manuela Giacomini

Considering the experience gained by our Law Firm on disputes relating to the protection of animal rights both at the national and European level, it is a great honor to represent two associations whose purpose is the protection of animal welfare.

The German “Animal Welfare Foundation” and the Swiss “Tierschutzbund Zurich”, have given us mandate to submit formal complaints to the European Union Institutions about the violation of the EC Regulation No. 1/2005 on the transport of live animals from the European Union to Turkey by 13 Member States.

A seguito dell’esperienza maturata dal nostro Studio in merito a controversie relative alla tutela dei diritti degli animali sia in ambito nazionale che europeo, con grande onore ci è stato conferito un mandato da parte di due associazioni il cui scopo è la protezione e la tutela del benessere animale, la tedesca “Animal Welfare Foundation” e la svizzera “Tier Schutz Bundzurich”, per denunciare la violazione da parte di alcuni Stati membri del Regolamento CE n. 1/2005 sul trasporto di animali vivi dall’Unione europea alla Turchia.

Tale mandato nasce da un’indagine di queste associazioni, durata dal 2010 ad oggi presso la frontiera Turca, nel corso della quale sono stati ispezionati 352 tir che trasportavano 900.000 pecore, 850.000 bovini e 5.000 capre ed è stato riscontrato che il 70% di questi, provenienti da 13 Paesi membri, violavano il Regolamento CE n. 1/2005 causando atroci sofferenze a questi animali.

In particolare, le violazioni più frequenti riguardavano:

  • Violazione dei tempi di guida;
  • Piani di viaggio irrealistici;
  • Animali feriti, esausti o morti;
  • Mancanza di acqua e di cibo;
  • Sovraffollamento degli animali;
  • Temperature estreme;
  • Sistema di ventilazione inadeguata;
  • False dichiarazioni sulle pause previste per far riposare gli animali.

Ciò detto, il Regolamento CE n. 1/2005 è stato emanato al fine di tutelare il benessere degli animali da trasporto, compresi quelli da macello, sia nei viaggi brevi che nei viaggi a lunga distanza.

Il principio fondamentale posto alla base di tale regolamento è quello secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e, per tale motivo, esso stabilisce disposizioni relative:

  • ai requisiti per ottenere l’autorizzazione per svolgere tale prestazione;
  • alla progettazione e omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
  • all’organizzazione del viaggio il quale deve prevedere, soprattutto se di lunga durata, delle pause nelle quali gli animali devono essere fatti scendere per permettergli di beneficiare di un periodo di riposo e, se necessario, di essere abbeverati ed alimentati;
  • ai controlli che devono essere effettuati in merito dalle Autorità competenti degli Stati membri di partenza e di destinazione.

Inoltre, nell’aprile del 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato con sentenza C-424/13 che tale regolamento si applica anche nel caso in cui la destinazione del trasporto sia un Paese terzo poiché il benessere degli animali deve essere garantito per l’intero viaggio. Di conseguenza, l’Autorità competente del luogo di partenza è chiamata a verificare se il trasporto in questione possa essere considerato conforme a siffatto regolamento e ha il diritto di esigere una modificazione del trasporto in parola nel caso in cui ritenga che le disposizioni sopra menzionate non siano rispettate.

Alla luce di quanto sopra, nelle prossime settimane depositeremo diverse denunce presso la Commissione europea (in particolare davanti alla DG Sante, DG Trasporti e DG Concorrenza) e, per conoscenza, presso il Parlamento Europeo. Inoltre, formuleremo una petizione davanti al Parlamento Europeo chiedendogli di prendere una posizione politica su questo terribile tema.

Infine, depositeremo una lettera davanti alla Commissione europea per chiedere le ragioni per cui essa non ha sollecitato la Turchia a ratificare la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, dal momento che la Turchia l’ha firmata fin dal 2004 ma, ad oggi, non l’ha ancora ratificata.

Nel prossimo numero della newsletter sarà quindi nostra cura illustrarvi nel dettaglio il lavoro eseguito, auspicandoci che la Commissione europea a seguito delle nostre rimostranze obblighi gli Stati membri colpevoli a porre fine alle violazioni del Regolamento CE 1/2005 anche perché, come stabilito dall’articolo 13 del Trattato di Lisbona (ex Protocollo n. 33/1997 sulla protezione e il benessere degli animali), su cui il Regolamento stesso si basa dal momento che è chiaramente citato nel “considerando (1)”, gli animali sono esseri senzienti e gli Stati membri devono tenere conto delle loro esigenze.

 

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