Segnaliamo che ieri il nostro Avvocato of counsel Nicolò Raggi ha partecipato ad un’udienza da remoto in Corte Costituzionale in merito ad un caso (patrocinato insieme all’Avv. Giorgia Scuras e all’AVV. A. Manzi di Roma) che nasce, in sintesi, dall’errore del commercialista di una contribuente che aveva aderito al condono sulle attività finanziarie estere, meglio noto come “voluntary disclosure”.
In particolare, non avendo controllato la casella PEC dove l’Agenzia ha notificato importi e termini di versamento, la contribuente non ha potuto pagare il dovuto entro la scadenza, decadendo così da ogni beneficio legato alla sanatoria: sconti consistenti sulle sanzioni, tributi e scudo penale (negato).
Di seguito la sintesi degli interventi:
- L’Avv. Raggi
- ha particolarmente insistito sulla possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle “ferree” disposizioni sul condono (che prevedono la decadenza da ogni beneficio in caso di ritardato pagamento), appellandosi all’istituto della rimessioni in termini del contribuente che non abbia l’effettiva conoscenza dell’atto a lui destinato (che la Corte costituzionale ricava dall’art. 6 dello Statuto del contribuente) e, comunque, dal principio generale (sancito a gennaio 2020 dalle Sezioni unite della Corte di cassazione) secondo cui non può subire gli effetti negativi della decadenza il contribuente che vi incorra senza colpa;
- ha sostenuto, in subordine, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla voluntary, nella misura in cui, comportando l’aggravamento dell’importo dovuto per la definizione di 100.000 euro e l’azzeramento di ogni beneficio collegato alla sanatoria (scudo penale), comportano una sanzione di carattere penale, applicata in violazione dei principi costituzionali (e CEDU) in materia di illeciti (penali);
- l’avv. Manzi ha perorato l’irrazionalità del legislatore della voluntary, che (almeno secondo l’interpretazione che ne ha dato l’Agenzia) ha riservato un trattamento più favorevole a chi ha presentato una istanza inammissibile (a costoro, infatti, è stato concesso di ripresentare l’istanza nella “seconda edizione” della sanatoria), rispetto a chi, come la contribuente, ha solamente mancato (non per sua colpa) di versare il dovuto nei termini (che si visto negare ogni beneficio collegato alla sanatoria);
- l’Avvocatura dello Stato (rappresentata dall’avv. Urbani Neri) ha, sostanzialmente, ripetuto quanto già scritto nel atto d’intervento (già a tue mani, ma che per semplicità ti rimando); in nuce la difesa dello Stato ha sostenuto:
- che non si sia difronte a una “sanzione”, ma ad una mera decadenza perché la contribuente, mancando di versare nei termini, è stata “semplicemente” riportata nella condizione in cui si sarebbe trovata in assenza di condono; di qui l’assenza di conflitto fra le disposizioni sulla voluntary e i principi costituzionali e CEDU in materia di illeciti penali;
- che il trattamento irragionevolmente più favorevole di coloro che sono stati ammessi alla seconda edizione della v.d. pur avendo presentato un’istanza inammissibile nella prima edizione, è frutto di una circolare e, quindi, per questo motivo sottratta al sindacato della Corte.
Ora la parola spetta alla Corte a cui, come detto, l’Avv. Raggi ha cercato di dare valide ragioni per “salvare” le disposizioni sospette d’incostituzionalità e rimediare (applicando la sua stessa giurisprudenza) all’ingiustizia di cui è vittima la contribuente.
La difficoltà di ottenere una soluzione favorevole alla contribuente sotto forma di “interpretazione adeguatrice” è data dal fatto che, far passare il principio per cui delegare il commercialista può servire al contribuente per mettersi al riparo da decadenze, potrebbe aprire “una falla” nel sistema.
Dalla nostra però c’è che, nel caso che occupa, il termine, in ultima analisi, l’ha fissato la stessa Amministrazione, nel momento in cui ha inviato la PEC al commercialista. Siamo quindi di fronte a un termine di cui non solo è dubbia la perentorietà (nel senso che il termine stabilito unilateralmente dalla PA è senz’altro prorogabile – cfr. Consiglio di Stato 24 febbraio 2009, n. 1085), ma di cui la contribuente non aveva il controllo proprio perché il suo decorso è dipeso dalla scelta discrezionale della Direzione provinciale di Genova (che ha mandato la PEC ad aprile, ma avrebbe benissimo potuta inviarla anche dopo).
Se volete approfondire l’argomento è possibile vedere la registrazione dell’udienza sul sito istituzionale della Consulta all’url: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/up2020/up20201104/UP_04.11.2020_r4.mp4